Il Tribunale di Chieti ha ordinato all’INPS il ripristino immediato della Naspi a favore di una lavoratrice assistita dall’INCA CGIL Chieti. Con un’ordinanza urgente emessa il 12 gennaio dalla Sezione Lavoro, il giudice ha accolto il ricorso presentato contro la decisione dell’Istituto di dichiarare la decadenza dal diritto all’indennità di disoccupazione.
La lavoratrice, già percettrice di Naspi dopo un precedente licenziamento, aveva accettato un nuovo contratto a tempo determinato di durata superiore ai sei mesi. Dopo soli nove giorni, però, il rapporto si è interrotto per mancato superamento del periodo di prova. Nonostante la breve durata effettiva del lavoro, l’Inps aveva confermato la decadenza dalla prestazione basandosi esclusivamente sulla durata contrattuale iniziale, senza tenere conto del reddito realmente percepito.
Nel ricorso, l’Inca Cgil Chieti ha richiamato il più recente orientamento giurisprudenziale, secondo cui ai fini della decadenza dalla Naspi rileva la durata effettiva del rapporto di lavoro e non quella formalmente prevista. Il giudice ha condiviso questa impostazione, definendo l’interpretazione dell’Inps meramente formalistica e rilevando che l’Istituto disponeva di tutti gli elementi per ripristinare la prestazione in misura ridotta. L’ordinanza riconosce inoltre il rischio di un grave pregiudizio per la lavoratrice, rimasta priva di reddito e con significativi oneri familiari.
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