L’Inps, con la circolare 58/2026, ha illustrato requisiti e modalità per l’estensione dell’Assegno di inclusione agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali”.
L’assessore regionale alle Politiche sociali Roberto Santangelo sottolinea che l’accesso alla misura per alcune categorie vulnerabili può contribuire al contrasto di sfruttamento del lavoro, tratta, violenza e violenza domestica. Per questi titolari di permesso sono previste deroghe rispetto ai requisiti ordinari di cittadinanza, residenza ed economici.
Restano invece in vigore altri limiti, tra cui il possesso di beni durevoli, gli indicatori del tenore di vita, l’eventuale sottoposizione a misure cautelari o di prevenzione e le condanne definitive nei dieci anni precedenti la domanda.
La durata dell’assegno non potrà superare i limiti ordinari dell’Adi, pari a 18 mesi rinnovabili per altri 12, né la durata del permesso di soggiorno che consente l’accesso alla prestazione. Le domande potranno essere presentate dopo l’aggiornamento del modello online sul sito Inps, direttamente con Spid, Cns o Cie, oppure tramite patronati e Caf.
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