Il Tribunale di Chieti, sezione Lavoro, ha accolto il ricorso di una donna titolare di pensione di invalidità civile e ha annullato la richiesta dell’Inps di restituire 3.122,50 euro. La ricorrente è stata assistita dal patronato Inca Cgil di Chieti e dall’avvocato Rocco Carabba.
La richiesta era stata avanzata dopo la ricostituzione d’ufficio della pensione, disposta a seguito del superamento dei limiti di reddito. La variazione era legata al riconoscimento, nel marzo 2025, della pensione di reversibilità e ai redditi pensionistici del coniuge, dati già conosciuti e gestiti dall’Istituto previdenziale.
Il giudice ha stabilito che l’Inps non può chiedere la restituzione delle somme erogate prima del 18 maggio 2025, data della comunicazione formale alla donna del venir meno dei requisiti reddituali. La sentenza richiama il principio secondo cui, per le prestazioni assistenziali percepite in buona fede, il recupero può decorrere solo dall’accertamento formale della perdita del diritto.
La donna non dovrà quindi restituire le somme ricevute tra il 2020 e maggio 2025. Secondo il direttore dell’Inca Cgil Chieti, Giuseppe Visco, la decisione conferma che una richiesta di indebito dell’Inps non comporta automaticamente una responsabilità del pensionato.
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