Il Tar di Pescara, con la sentenza numero 254 del 2026, ha stabilito che un cittadino può chiedere il divieto di caccia sul proprio terreno per motivi etici. La Regione può respingere la domanda solo dimostrando in modo oggettivo che la sottrazione del fondo impedisce il raggiungimento degli obiettivi del piano faunistico venatorio.
Il caso risale al 2021, quando alcuni proprietari di terreni, rispondendo a un appello della Stazione ornitologica abruzzese, chiesero alla Regione Abruzzo di vietare l’accesso ai cacciatori. Quasi tutte le istanze furono respinte con la motivazione del superamento del limite del 30 per cento di territorio protetto.
Una cittadina, assistita dagli avvocati Herbert Simone e Michele Pezone, ha impugnato il diniego davanti ai giudici amministrativi, ottenendo una sentenza di merito sfavorevole all’ente regionale. Secondo i legali, la decisione afferma che il limite del 30 per cento rappresenta una soglia minima superabile e che la richiesta del proprietario può essere fondata anche su motivi morali.
I giudici hanno richiamato l’orientamento della Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo cui il proprietario di un fondo non è tenuto a tollerare la caccia se l’attività contrasta con le proprie convinzioni personali.
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