L’Agenzia delle Entrate detta le regole per i pensionati con assegni esteri che trasferiscono la loro residenza fiscale in Italia, in un piccolo Comune di Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20 mila abitanti, beneficiando in tal modo di un’imposta sostitutiva pari al 7%. L’opzione prevista dalla legge di bilancio, spiega l’Agenzia, e’ valida per i primi 5 anni successivi a quello in cui essa viene esercitata. Il regime di imposta sostitutiva si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi con 5 requisiti del contribuente: lo status di non residente in Italia per un tempo almeno pari a cinque periodi di imposta; la giurisdizione in cui ha avuto l’ultima residenza fiscale tra quelle in cui sono in vigore accordi di cooperazione fiscale; gli Stati esteri per i quali intende esercitare la facolta’ di non avvalersi dell’imposta sostitutiva; lo Stato di residenza del soggetto estero erogante i redditi e l’ammontare dei redditi di fonte estera da assoggettare all’imposta sostitutiva
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