Danni lievi, vecchie pratiche, bollette: il Commissario scrive ai sindaci del cratere

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione del Centro Italia dopo il sisma del
2016, Giovanni Legnini, ha scritto ieri una lettera indirizzata a tutti i sindaci del
cratere e ai presidenti delle Associazioni regionali dei comuni di Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria, ricordando le principali novità normative e le imminenti scadenze
per la presentazione delle richieste di contributo alla ricostruzione, anche al fine di
una corretta e tempestiva informazione ai loro cittadini.
Per approfondire queste tematiche e quelle legate alle nuove Ordinanze varate e in via
di adozione, sabato 24 ottobre in mattinata Anci Marche ha organizzato un incontro
in videoconferenza tra il Commissario Legnini e i sindaci del cratere marchigiano.

Qui sotto il testo della nota inviata ai sindaci.

La Legge 120/2020 ha stabilito al 30 novembre 2020 il termine, questa volta
perentorio, per la presentazione delle domande di contributo per gli interventi di
immediata esecuzione sugli edifici con danni lievi. Il termine vale per gli interventi di
immediata esecuzione sulle unità immobiliari con danni lievi che non hanno altri
vincoli alla presentazione dei progetti, ad esempio che non siano state autorizzate al
miglioramento sismico con il passaggio a una classe di danno superiore, o che non
siano parte di aggregati che comprendono unità immobiliari con danni gravi.
L’articolo 5 dell’Ordinanza 108 prevede una procedura semplificata per presentare le
domande entro il prossimo 30 novembre. All’istanza, da inoltrare sulla piattaforma
informatica Mude, i progettisti potranno limitarsi ad allegare la documentazione per
la corretta identificazione del proprietario, dell’edificio, del professionista incaricato,
la scheda di valutazione del danno nonché dal progetto architettonico descrittivo
dell’intervento di riparazione e ripristino dell’edificio, con obbligo di integrazione
della pratica con il progetto ed il resto della documentazione necessaria entro il 31
gennaio 2021. In tal modo i cittadini e i tecnici avrebbero più tempo anche per
valutare l’utilizzo del nuovo superbonus edilizio in aggiunta al contributo pubblico,
anche allo scopo di evitare accolli di spesa.
E’ fondamentale sensibilizzare la popolazione sull’esigenza di rispettare questo
termine perentorio. La mancata presentazione della domanda di riparazione dei danni
lievi, anche semplificata, entro il 30 novembre, avrebbe infatti conseguenze rilevanti
sui proprietari degli immobili. Perderebbero il contributo per la ricostruzione e se ne
godono anche i requisiti per mantenere il Contributo di autonoma sistemazione o il
beneficio dell’alloggio presso le Soluzioni abitative di emergenza. Resterebbe,
inoltre, l’ordinanza sindacale di inagibilità dell’abitazione: per ottenerne la revoca i
proprietari sarebbero dunque costretti ad effettuare e certificare i lavori di riparazione
a loro spese.
Vecchie pratiche, adesione al regime Ordinanza 100
Per le richieste di contributo presentate con la vecchia procedura prevista dalle
Ordinanze 4, 88, 13 e 19, ed ancora in istruttoria presso gli Uffici Speciali per la
Ricostruzione regionali, è possibile il passaggio alla corsia veloce dell’Ordinanza
100. I professionisti incaricati, secondo quanto stabilito dall’articolo 6 dell’Ordinanza
107, dovranno integrare le vecchie domande con la certificazione della conformità
urbanistica dell’intervento e della congruità del contributo concedibile, utilizzando il
modulo pubblicato sul sito del Commissario. Gli Usr invieranno ai professionisti la
proposta di adesione alla procedura semplificata dell’Ordinanza 100, con la richiesta
di motivare l’eventuale rifiuto e comunicarlo anche ai proprietari committenti. I
tecnici avranno due mesi di tempo per esercitare l’opzione dal momento del
ricevimento della proposta Usr, ma possono aderire anche di loro iniziativa
accedendo alla pratica già depositata sulla piattaforma Mude.
L’adesione alla nuova procedura comporta anche l’applicazione delle nuove tariffe
professionali sull’equo compenso per i tecnici incaricati dei progetti, introdotte dal
decreto legge 104/2020, convertito con legge 126/2020, e disciplinate con
l’Ordinanza 108. I maggiori compensi non potranno in nessun caso determinare un
aumento dell’eventuale spesa in accollo a carico dei proprietari/committenti, salvo il
loro esplicito consenso.
Resta sempre possibile per i proprietari committenti e i loro tecnici ritirare le vecchie
richieste di contributo e ripresentarle secondo le procedure dell’Ordinanza 100 come
nuove pratiche, facendo tuttavia salva la documentazione già acquisita dagli Uffici
Speciali.
Superbonus edilizio
Per evitare accolli di spesa a carico dei cittadini, qualora il contributo per la
ricostruzione non copra tutti gli interventi previsti, si ricorda che è possibile utilizzare
il superbonus al 110%. L’Ordinanza 108 prevede la possibilità di sommare al
contributo per la ricostruzione le detrazioni fiscali per gli interventi di rafforzamento
statico previste dal sismabonus al 110%, mentre la legge 126/2020 disciplina la
cumulabilità del contributo con le detrazioni ecobonus 110%, relative al
miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici.
Agevolazioni bollette per gli inagibili
Si ricorda, infine, che la Legge 120/2020 nel prorogare a fine anno le agevolazioni di
legge sulle bollette delle utenze domestiche ha stabilito che le stesse agevolazioni
“possono essere prorogate oltre il termine del 31 dicembre 2020 per i titolari di
utenze relative a immobili inagibili che entro il 31 ottobre 2020 dichiarino, ai sensi
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, con trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’Istituto nazionale per
la previdenza sociale territorialmente competenti, l’inagibilità del fabbricato, casa di
abitazione, studio professionale o azienda o la permanenza dello stato di inagibilità
già dichiarato”.

Di Redazione Notizie D'Abruzzo

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