di Angelo Orlando
Perché il principio: “ignorantia legis non exscusat” – nessuno può dire di non conoscere le leggi- si applica ai cittadini e non alla politica nazionale e regionale?
La prova di quanto questa “ignoranza”, chiamiamola così, abbia contribuito alla disgregazione del sistema sanitario regionale abruzzese? Eccola, il comma 951, articolo 1, della legge 199/2025, la legge di bilancio 2026!
È scritto:
“… la regione Abruzzo adotta, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2026, un programma operativo di prosecuzione del piano di rientro, per il periodo 2026 2028, idoneo a garantire l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza ricondurre strutturalmente in equilibrio il bilancio sanitario entro il citato triennio…”.
Prima banale osservazione: ad oggi non sono stati ancora approvati gli atti aziendali delle quattro Asl abruzzesi. Dopo l’approvazione da parte di tavoli tecnici e ministeri affiancanti, che possono anche, entro il 15 febbraio 2026, dettare prescrizioni vincolanti da recepire entro il 25 febbraio 2026, questi atti aziendali dovranno esser di nuovo riscritti e approvati?
Ma passiamo all’ultimo periodo del comma 951:
“ Resta fermo quanto disposto dall’articolo 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009,n.191”.
Guardiamo, ora, altri commi di questa legge approvata al tempo del Berlusconi IV, On. Meloni Ministro della gioventù:
“76. Per le regioni che risultano in squilibrio economico si applicano le disposizioni di cui ai commi da 76 a 91”
…
“86. L’accertato verificarsi, in sede di verifica annuale, del mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro, con conseguente determinazione di un disavanzo sanitario comporta,… l’incremento delle misure fisse di 0,15 punti percentuali dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive, di 0,30 punti percentuali dell’addizionale all’Irpef…
Il governo Berlusconi IV, quindi affermava, e il Governo Meloni, oggi, conferma che le responsabilità della politica vanno pagate dai cittadini!
Passiamo oltre:
“92. Per le regioni che risultano inadempienti per motivi diversi dall’obbligo dell’equilibrio di bilancio sanitario, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 93 a 97…
Ma leggete ora questo comma:
“95. Gli interventi individuati dal piano di rientro sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro”.
Nella scheda di lettura, gentilmente sottoposta all’attenzione dei parlamentari nazionali dal servizio studi di Camera e Senato è scritto:
“ L’’accordo per il piano di rientro dal disavanzo sanitario è stato sottoscritto dalla Regione Abruzzo il 6 marzo 2007 (poi recepito con deliberazione della giunta regionale-DGR 224, 13 marzo 2007) e prevede una serie di interventi per il recupero del disavanzo sanitario e la concomitante riorganizzazione del servizio sa sanitario regionale nel rispetto dell’erogazione dei LEA”.
Piena attuazione del piano di rientro significa o no che devono essere rispettate tutte le sue clausole?
Osservatele:
Articolo 1 ( Programma operativo per gli anni 2007-2009):
……………………..
3- b)…Il Piano prevede:…
iii. il completamento del processo di aziendalizzazione delle strutture ospedaliere universitarie, ai sensi del decreto legislativo 21 dicembre 1999,n.517”;
iv. l’adozione di provvedimenti che razionalizzino la rete ospedaliera, la spesa farmaceutica, la spesa per l’acquisto di beni e servizi, la spesa per personale dipendente convenzionato con il servizio sanitario regionale, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza.
Articolo 3 ( Modalità di affiancamento),:
5. L’affiancamento….. si realizza con le seguenti modalità:
…
b. esame dei protocolli per il completamento del processo di aziendalizzazione delle strutture ospedaliero-universitarie;
c. esame e valutazione dei provvedimenti di razionalizzazione della rete ospedaliera”..
Appare, quindi, di tutta evidenza che la razionalizzazione della rete ospedaliera è in stretta connessione con i processi di aziendalizzazione e le due fasi non possono e non devono essere assolutamente distinte.
Queste clausole sono state assolutamente rispettate nella l.r. 6/2007 ( Linee guida per la redazione del piano sanitario) e nella l.r.5/2008 ( Piano sanitario 2008-2010)!
Leggete ora la Deliberazione del Commissario ad acta per la realizzazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanità della regione Abruzzo ( Deliberazione del Consiglio dei Ministri, 11/9/2008).
Dopo le premesse che ribadiscono la vigenza del Piano così come approvato il 6/3/2007 e dopo la delibera di nomina del Commissario ad acta, al Commissario è attribuita la funzione di realizzazione di questi, tra gli altri, interventi prioritari:
-revoca o modifica dei provvedimenti regionali approvati dalla regione in carenza o difformità dal preventivo parere di approvazione da parte dei Ministeri interessati all’attività di affiancamento, in coerenza con le linee del Piano di rientro;
-adozione dei provvedimenti attuativi delle disposizioni delegate dal decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133, necessari all’attuazione del Piano di rientro…
Regole e paletti fissati per l’attuazione del piano di rientro non sono dunque abbastanza chiari e vincolanti?
In Abruzzo, nel 2009, sembrerebbe proprio di no, con l’entrata in scena del “pentitismo”.
Ricostruiamo la storia:
-5 aprile 2004-il centrodestra, on. Giovanni Pace presidente, con la delibera n.209 avanza istanza al Ministero della salute per proporre la costituzione di due aziende ospedaliero-universitarie;
-24 novembre 2004, nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri-Berlusconi-si legge nel dispositivo:
“ Nell’ambito della regione Abruzzo, sono costituite le aziende ospedaliero-universitarie “S. Salvatore” con sede all’Aquila, e “SS.Annunziata” con sede a Chieti, mediante la trasformazione dell’ospedale “S.Salvatore” della USL dell’Aquila e dell’ospedale “ SS.Annunziata” della USL di Chieti”(testuale)!
Il centro sinistra di Ottaviano Del Turco, con le leggi precedentemente citate, mai impugnate, conclude questo processo e attua quanto previsto dal Piano di rientro firmato in accordo con il Governo, nel pieno rispetto della normativa che riguarda le regioni in disavanzo sanitario, a partire dalla legge 311/2004.
Un elemento fondamentale, mai considerato, dell’Accordo è l’articolo che riguarda le “modalità di affiancamento”, motivo per cui l’accordo stesso, costituendo una forma di cooperazione tra due poteri dello stesso ordinamento, obbedisce al principio costituzionale di “leale collaborazione”
Ma attenzione a questo: il Parlamento del Governo Berlusconi IV smentisce il decreto del Berlusconi III, il piano di rientro, le leggi di attuazione del Piano di rientro :
LEGGE 24 giugno 2009, n.77 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”.
Art.6
Sospensione e proroga di termini, deroga al patto di stabilità interno, modalità di attuazione del piano di rientro dei disavanzi sanitari
1.(Dopo la sospensione dei termini relativi ai certificati di pagamento dei contratti, dei canoni di concessione….dei contributi consortili di bonifica…. dopo la proroga del termine della validità delle tessere sanitarie…)
R-bis-è disposta-la sospensione dei procedimenti istitutivi dell’azienda ospedaliera universitaria San Salvatore di L’Aquila e dell’azienda ospedaliera universitaria SS. Annunziata di Chieti, che avrebbero dovuto concludersi entro il 31 dicembre 2009”.
Ma, se un emendamento a Roma ha questa forza innovativa, superando il principio di “leale collaborazione” e tutto quanto era stato fissato normativamente sui Piani di rientro delle cosiddette regioni “ canaglia, cosa può provocare un emendamento “notturno”, “ monocromatico” a L’Aquila?
Nella notte del 22 settembre 2009 nella sede del Consiglio regionale, all’interno del comma 1. dell’art.5- Modifica alla L.R. 10 marzo 2008, n.5 ( Un sistema di garanzie per la salute-Piano sanitario regionale 2008-2010) appare questo periodo:
“ Al punto 3, paragrafo 3.1., della legge regionale 10 marzo……., il periodo: la Giunta regionale, con proprio atto, individua i Direttori generali cui affidare la gestione del nuovo assetto aziendale” è sostituito con il seguente “la Giunta regionale con proprio atto nomina, entro il 30 settembre 2009,2 commissari straordinari e quattro subcommissari, scelti questi ultimi tra i dirigenti della Regione o di una Asl regionale che pongono in essere gli atti necessari per l’attivazione dell’Azienda Sanitaria Locale 1 e l’Azienda Sanitaria Locale 2…”.
Ora, secondo voi, l’ufficio ministeriale che esamina le leggi regionali per verificare la loro aderenza al dettato costituzionale e normativo in genere ha letto il nuovo testo dell’articolo?
Era conoscenza del fatto che la regione Abruzzo era commissariata per disavanzo sanitario?
Il Consiglio dei Ministri del governo Berlusconi IV non aveva già impugnato la legge 14/2008 della regione Lazio, anch’essa commissariata?
Non andava impugnata anche la norma abruzzese, per violazione
-dell’articolo 120, comma secondo, Cost. per palese interferenza in ambiti che attenevano al mandato commissariale e
-dell’articolo 117, comma terzo, in vigenza di un piano di rientro dal disavanzo sanitario per cui la regione non poteva legiferare in materia sanitaria trattandosi di un accordo vincolante tra la stessa regione e lo Stato volto a sanare il deficit?
Nell’assordante silenzio del Governo nazionale, amico, e della politica in genere, violando tutto e il contrario di tutto, in Abruzzo nascono quattro Asl provinciali.
Se ne accorge il tavolo di monitoraggio romano che esamina i bilanci tra il 2008 e il 2009?
Ma sentite questa: il commissario Redigolo non avrebbe dovuto tutelare il suo ruolo?
Ad agosto 2008 non aveva approvato gli atti aziendali delle 6- sei!- Asl abruzzesi?
Sapete quando sono stati pubblicati questi atti sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo?
Il 2 dicembre 2009, nel numero 51, Speciale Sanità!
Provate a leggerlo, soprattutto per quanto riguarda le Asl di Chieti e Lanciano-Vasto e confrontate quello che c’è scritto sull’aziendalizzazione e sulla riorganizzazione ospedaliera con le dichiarazioni nella seduta di consiglio dell’assessore Venturoni.
Un’ultima, inquietante, domanda:
ma il Parlamento che a giugno 2009 ha approvato la norma che ha dato la stura a questo massacro è lo stesso Parlamento che nel dicembre 2009, al comma 95 dell’articolo 2 della legge 191/2009 scriverà:
“ Gli interventi individuati dal piano di rientro sono vincolanti per la regione che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e non adottarne nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro”? (repetita iuvant).
Scusate, ma questa non è una abrogazione espressa della norma precedente visto che nella rubrica dell’articolo 6 della legge 77/2009 c’era scritto “modalità di attuazione del piano di rientro”?
Possono coesistere una norma per l’Abruzzo ed un’altra per tutte le altre regioni in piano di rientro?
Riusciranno questi nostri eroi, tutti, a rimediare in 45 giorni ai danni provocati in 17 anni?
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