Rottamazione quater, c’è tempo fino al 30 aprile

La rottamazione quater riapre le porte a chi è decaduto dal beneficio. Saranno riammessi alla definizione agevolata solo i contribuenti che al 31 dicembre 2024 non abbiano pagato o versato in ritardo almeno una rata: basterà inviare la domanda entro il 30 aprile e si potrà pagare in un’unica soluzione o in massimo 10 rate. La riammissione, spiega l’Agenzia delle entrate-Riscossione sul proprio sito web, riguarda solo i contribuenti incorsi alla data del 31 dicembre 2024 nell’inefficacia dell’agevolazione (i cosiddetti ‘decaduti’) per il “mancato, insufficiente o tardivo versamento”, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere. Rientrano, pertanto, nella possibilità di riammissione solo i debiti – già oggetto di un piano di pagamento della ‘rottamazione-quater’ – per i quali: non sono state versate una o più rate del piano di pagamento agevolato, in scadenza fino al 31 dicembre 2024; per almeno una rata del piano di pagamento agevolato in scadenza fino al 31 dicembre 2024 il versamento è stato effettuato in ritardo rispetto al previsto termine (ossia dopo i 5 giorni di tolleranza) o per un importo inferiore a quello dovuto.

Per i debiti per i quali i relativi piani di pagamento risultano in regola con i versamenti delle rate in scadenza fino al 31 dicembre 2024 – avverte l’Agenzia delle entrate-Riscossione -, si dovrà invece proseguire con il piano di pagamento già in corso: dovranno quindi versare la prossima rata in scadenza il 28 febbraio (5 marzo considerando i cinque giorni di tolleranza previsti dalla legge) e proseguire i successivi versamenti secondo le scadenze previste dal piano già in loro possesso. Per aderire alla riammissione i contribuenti devono presentare apposita domanda entro il 30 aprile 2025, secondo le modalità, esclusivamente telematiche, che l’Agenzia pubblicherà sul proprio sito entro venti giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Nella domanda il contribuente dovrà indicare, oltre ai debiti, per i quali ricorrono le condizioni della riammissione, anche le modalità con le quali effettuerà il pagamento di quanto dovuto a titolo di Definizione agevolata. Il pagamento potrà avvenire in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2025, oppure potrà essere spalmato in un massimo di dieci rate, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027. Chi verrà riammesso riceverà dall’Agenzia entro il 30 giugno 2025 una comunicazione con l’ammontare complessivo delle somme dovute, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Alle somme da corrispondere a saranno anche dovuti gli interessi al tasso del 2% annuo a decorrere dal primo novembre 2023.

Di Redazione Notizie D'Abruzzo

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