Legge regionale sulle case popolari, Sospiri: dalla Corte Costituzionale via libera

 “La legge regionale che disciplina l’assegnazione delle case popolari e’ legittima e conforme alla Costituzione. Lo ha decretato oggi in modo definitivo la Corte costituzionale che ha rigettato il ricorso dello Stato e ha certificato la bonta’ delle valutazioni del nostro Governo regionale. Giusto imporre anche agli stranieri l’onere di certificare la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno la residenza fiscale, anziche’ una semplice autocertificazione, per avere una casa popolare; giusto attribuire un punteggio maggiore in base agli anni di residenza sul territorio, seppur da ridurre nella fase di valutazione; giusto rifiutare la casa popolare ai nuclei in cui ci sono soggetti che hanno riportato condanne penali per vari motivi. A questo punto la legge e’ pienamente operativa e tocca a noi riportare la legalita’ nell’intero comparto dell’edilizia popolare”. E’ il commento del Presidente del Consiglio regionale d’Abruzzo Lorenzo Sospiri al pronunciamento positivo della Corte Costituzionale sulla nuova legge varata dalla Regione Abruzzo per l’assegnazione degli alloggi popolari. “Nel documento normativo – ha ricordato il Presidente Sospiri – abbiamo inserito alcuni elementi cardine innovativi che non sono discriminatori, ma piuttosto mirano a tutelare chi ha effettivamente diritto a una casa popolare, per condizione economica, o disagio sociale, tantissime brave famiglie che da anni si vedono arrivare ultimi in graduatoria per criteri di assegnazione che andavano necessariamente attualizzati. Oggi la Corte Costituzionale ha riconosciuto il principio che ha mosso la stessa Regione Abruzzo ovvero tutti hanno diritto alla casa popolare, cittadini italiani e stranieri che, allo stesso modo pero’, dovranno dimostrare e certificare la propria posizione reddituale e patrimoniale nel paese in cui hanno la residenza fiscale. Una previsione che non determina alcuna penalizzazione nei confronti dei cittadini stranieri regolari i quali, attraverso le proprie ambasciate e consolati, possono tranquillamente produrre i documenti necessari, esattamente come previsto per accedere al reddito di cittadinanza. In altre parole, abbiamo chiesto di applicare ai cittadini stranieri regolari presenti sul territorio le stesse identiche regole imposte alle famiglie italiane, garantendo veramente parita’ di condizioni e di trattamento”.

“Il tentativo di smontare la Legge sulle case popolari voluta dalla Regione Abruzzo non e’ riuscito. Con la sentenza della Corte Costituzionale, infatti, emerge che nella nostra legge non c’e’ nulla di discriminatorio nei confronti dei cittadini stranieri che vivono in Abruzzo. Nello spirito della legge, secondo quanto suggerito dai giudici della Consulta, adegueremo il punteggio relativo al periodo di residenza in Italia per attribuire il giusto peso nella redazione delle graduatorie”. Lo afferma il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. Con la sentenza n. 9 del 29 gennaio 2021, la Corte Costituzionale ha deciso il ricorso proposto dal Governo sulla legge regionale 34/19 relativa alle norme per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. La Consulta si e’ pronunziata, innanzitutto, in merito alla legittimita’ della previsione della disciplina regionale che considera la residenza nella regione Abruzzo quale elemento rilevante per l’attribuzione di punteggi al fine della formazione della graduatoria di assegnazione degli alloggi. Secondo i giudici della Corte il punteggio aggiuntivo in graduatoria sulla base della residenza protratta per piu’ di 10 anni e’ legittimo, ma deve conservare un carattere meno rilevante sull’attribuzione del punteggio rispetto alle condizioni soggettive e oggettive di necessita’ da parte del richiedente. Pur essendo corretta la linea di principio, quindi, va rivisto il punteggio che in origine attribuiva un massimo di sei punti. Se l’onere a carico degli stranieri di documentare l’assenza di proprieta’ nel paese di origine e’ stato ritenuto illegittimo in quanto tale adempimento e’ irrilevante rispetto all’effettivo bisogno di un alloggio in Italia, la Corte ha, comunque, ritenuto infondato e, dunque, respinto il ricorso dello Stato avverso quella parte della normativa regionale sull’edilizia residenziale pubblica che richiede per i cittadini extracomunitari l’obbligo di produrre la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno la residenza fiscale (art. 5 comma 4.2. LR 96/1996). La Consulta, sul punto, ha infatti sottolineato che “l’obbligo di produzione della prescritta ulteriore documentazione puo’ avere una ragionevole giustificazione, in quanto diretto a dare conto di una condizione reddituale e patrimoniale che, per il fatto di non avere il soggetto interessato la residenza fiscale in Italia, sfugge alle possibilita’ di controllo delle autorita’ italiane e in concreto alle verifiche previste dalla normativa in materia”. Rimane vigente anche la parte della legge n. 96 che inibisce la possibilita’ di ottenere un alloggio popolare alle famiglie i cui componenti hanno avuto condanne penali per svariate tipologie di reato, compresi quelli di vilipendio. 

Di Redazione Notizie D'Abruzzo

Controllate anche

Elettrodotto Gissi – Larino – Foggia, riavviato il procedimento autorizzativo

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha riavviato il procedimento autorizzativo del nuovo elettrodotto …

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *