Inps, nuove norme per il congedo parentale

Dieci giorni di congedo obbligatorio per il padre lavoratore pagato al 100% e aumento da sei a nove mesi per il congedo facoltativo indennizzabile con il 30% della retribuzione entro i 12 anni di vita di ogni figlio: sono alcune delle novita’ che entreranno in vigore dal 13 agosto sul congedo parentale, maternita’ e paternita’ previste dal decreto legislativo n. 105 del 30 giugno 2022. Lo si legge in una nota dell’Inps. In caso di parto plurimo la durata del congedo che si applica anche al padre adottivo e affidatario, e’ aumentata a 20 giorni lavorativi. Puo’ essere fruito a partire dai due mesi prima della data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita del figlio e in caso di morte perinatale del figlio. Alle lavoratrici autonome inoltre e’ riconosciuta un’indennita’ giornaliera anche per i periodi antecedenti i due mesi prima del parto, nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, sulla base degli accertamenti medici effettuati da un medico della Asl.

Il congedo parentale per genitori lavoratori dipendenti – spiega l’Inps – prevede che fino al dodicesimo anno di vita del figlio spetti a ciascun genitore lavoratore un’indennita’ pari al 30 per cento della retribuzione per tre mesi, non trasferibili all’altro genitore. I genitori hanno poi anche diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un’indennita’ pari al 30 per cento della retribuzione. Quindi in pratica nel complesso il periodo indennizzabile per ogni figlio arriva a nove mesi dai sei precedenti. Restano, invece, immutati i limiti massimi individuali e di entrambi i genitori con la madre che puo’ fruire di massimo 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio entro i 12 anni e il padre puo’ fruire di massimo 6 mesi (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio. Entrambi i genitori possono fruire nel complesso al massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i 12 anni. Al genitore solo, sono riconosciuti 11 mesi continuativi o frazionati, di congedo parentale, di cui 9 mesi (e non piu’ 6 mesi) sono indennizzabili al 30% della retribuzione. Per i periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi indennizzabili per la coppia di genitori o per il genitore solo, e’ dovuta, fino al dodicesimo anno (e non piu’ fino all’ottavo anno) di vita del bambino, un’indennita’ pari al 30 percento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria (524 euro) quindi per il 2022 a 1.310 euro. Ai genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata, invece, e’ data la possibilita’ di fruire del congedo parentale entro i 12 anni. Ciascun genitore ha diritto a 3 mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibile all’altro genitore. I genitori hanno, inoltre, diritto ad ulteriori 3 mesi indennizzati in alternativa tra loro, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi. E’ previsto, infine, il congedo parentale per i lavoratori autonomi che avranno diritto a 3 mesi di congedo parentale, da fruire entro l’anno di vita del figlio.

Di Redazione Notizie D'Abruzzo

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