Discarica di Bussi, le motivazioni della sentenza della Cassazione

”Secondo il diritto vigente, già all’epoca dei fatti per i quali si procede, l’ordinamento conteneva norme volte a tutelare le acque dall’inquinamento e le stesse matrici ambientali”. Quindi il ricorso degli imputati che ”rilevano l’insussistenza di divieti di interramento in epoca antecedente al 1982”, non è fondato sul punto: ”l’assunto non ha pregio” dicono i giudici. E’ quanto si legge a pagina 32 delle motivazioni della Corte di Cassazione sulla sentenza in merito alla mega discarica dei veleni di Bussi sul Tirino. I giudici confermano così che l’area della Montedison era stata inquinata anche nel passato in violazione delle leggi italiane. La sentenza ha dichiarato prescritti gli imputati dal reato di disastro colposo, ma secondo la Cassazione quindi già all’epoca dei fatti, che si dichiarano prescritti nel 1997 e non nel 2002 come da sentenza della Corte d’Assise D’Appello dell’Aquila, c’erano leggi che vietavano le condotte degli imputati. La sentenza riconosce anche l’avvelenamento delle acque di falda, e dice infatti ”che la Corte d’Appello aveva correttamente ”sviluppato uno specifico percorso motivazionale, proprio in riferimento agli altissimi valori che erano stati accertati nella falda acquifera superficiale e, profonda sottostante l’area della Discarica Tremonti”

 

Di Redazione Notizie D'Abruzzo

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