Costa dei Pastrocchi!

di Angelo Orlando

Art. 1, commi 692-693-694, L.199, 30/12/2025: nasce in Abruzzo la Costa dei Pastrocchi! 

Una banale rassegna stampa:

“Parco della Costa teatina, ora il WWF rinunci al ricorso”. Il senatore Sigismondi di FdI ha firmato l’emendamento per rilanciare il progetto fermo da 24 anni “Niente scadenza per l’istituzione e no al commissario, quella riserva- conosce la differenza tra “parco” e “riserva”? -deve nascere dal basso” (Il Centro, “parcombre 2025).

Legambiente: E ora basta ritardi. L’associazione ambientalista: “Bisogna dialogare con il territorio” (il Centro, 22 dicembre 2025).

WWF,  Lettera a Marsilio: “Tutela natura e ambiente al centro della politica” ( Newstown, 29 dicembre 2025).

L’aulico commento del Presidente Marsilio: “Il territorio torna così protagonista di un processo partecipato e dal basso, che coinvolge le comunità locali invece di far calare dall’alto un’imposizione, recupera con la nuova eliminazione un elemento fortemente identitario della chiara attratività turistica”! (Regione flash)!

Il “campo largo”? “Campo muto “!                               ‘

Le tappe della rivoluzione? Eccole, con un parto difficile:

  1. “Comma 692. All’articolo 34, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n.394, la lettera l-bis) è sostituita dalla seguente:

“l-bis) Costa dei Trabocchi e Teatina”.

Nella prima formulazione ( in Senato, con un’ardita interpretazione retorica della sineddoche-la parte per il tutto-,” Costa Teatina” era sostituita con “Costa dei Trabocchi”.

Nella seconda stesura del testo, quella approvata, “Costa Teatina” diventa “Costa dei Trabocchi e Teatina”.

Adesso guardate il testo definitivo, quello nella legge, e provate a spiegare che cosa significhi la congiunzione “e” nella formula.

Si tratta di una “endiadi per cui bisogna leggere “Costa dei Trabocchi Teatini” oppure quella congiunzione indica la somma di due parti, “Costa dei Trabocchi” e “Costa Teatina” ,la somma di due coste distinte?

Formula chiara o ambigua?

Una volta esistevano il drafting e la coordinazione formale del testo. Oggi chi può decidere tra le due interpretazioni?

  1. “Comma 693. All’articolo 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93, dopo le parole: “l’intesa con la regione interessata” sono inserite le seguenti: “sentiti i comuni interessati” e le parole: “Costa Teatina “, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: Costa dei Trabocchi e Teatina”.

Leggiamo ora la legge 6 dicembre 1991, n.394, Legge quadro sulle aree protette. Testo coordinato (aggiornato al DPR 16 aprile 2013):

“Art.1 Finalità e ambito della legge.

1 La presente legge, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali, detta principi fondamentali per l’istituzione, la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese.

Art.2   Classificazione delle aree naturali protette.

1 I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali, marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l’intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.

7 La classificazione e l’istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali, terrestri, fluviali e lacuali, sono effettuate d’intesa con le regioni.

Questa è la legge quadro, quella che detta le regole generali, mentre la legge 23 marzo 2001,n.93 “Disposizioni in campo ambientale”, all’articolo 8 (Aree naturali protette ) detta semplicemente alcune norme di settore tra cui il comma 3, modificato, con esito giuridicamente nullo, tra l’entusiasmo di certa politica e ambientalismo.

Leggiamo ora il paragrafo 3.1.1 “Procedimento di istituzione di un parco nazionale” nella rassegna “Giurisprudenza costituzionale relativa al riparto di competenze tra Stato e regioni in materia di “ambiente” e di “beni culturali“:

“Nella sentenza numero 422 del 2002, la Corte affronta la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla regione Abruzzo nei confronti dell‘articolo 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n.93 “ Disposizioni in campo ambientale”, laddove stabilisce che “con decreto del Presidente dela Repubblica, su proposta del Ministero dell’Ambiente, di intesa con la regione interessata è istituito il Parco nazionale “ Costa Teatina”. Ritiene la regione ricorrente che la norma denunciata istitutiva del Parco Nazionale per determinazione unilaterale dello Stato, comporti la violazione di articoli 5,17 e 118 della Costituzione, in particolare sotto il profilo della mancata attivazione di una procedura di “leale collaborazione” con la regione Abruzzo stessa, nel territorio della quale il parco in questione è situato.

La Corte ritiene non fondata la questione, in quanto basata su un’inesatta valutazione dei termini normativi. La norma impugnata, infatti, non istituisce, propriamente, il Parco nazionale in questione, bensì promuove un procedimento e, al tempo stesso, fornisce la base legale del provvedimento istitutivo del parco.”.

Chiaro quanto il centrodestra ci abbia provato da sempre?

Se, poi, leggiamo l’articolo 117 della Costituzione:

2, lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

  1. s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni Culturali.

Lo stesso articolo 117 Cost, al comma 3, affida esplicitamente alla potestà legislativa concorrente solo la “valorizzazione del beni ambientali” (ovvero dei beni sottoposti a tutela paesistica) e non dell’insieme delle relazioni ecologiche riferibili al “ambiente” e all’ecosistema” previsti dal comma secondo.

Il comma 693 della legge 199/2025 come potrebbe affermare che per un’area protetta nazionale possa valere un principio “sentiti comuni interessati” diversamente da quanto riferito nella legge quadro a tutte le altre aree protette nazionali?

A proposito, poi del “governo del territorio” ..la Corte ha evidenziato che “sul territorio gravano più interessi pubblici: quelli concernenti la conservazione ambientale e paesaggistica, la cui cura spetta in via esclusiva allo Stato, e quelli concernenti il governo del territorio e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali (fruizione del territorio) che sono affidati alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni (Corte costituzionale, n. 367 del 2007). (A. Iacoviello, La competenza legislativa regionale in materia di governo del territorio tra esigenze unitarie istanze di differenziazione, 2/2019, 3 giugno 2019).

Può avere rilevanza giuridica una norma in evidente contrasto con il dettato della legge quadro, norma frutto, evidentemente, solo di una eufemisticamente maldestra intenzione propagandistica?

Ma, manca ancora il botto finale. Eccolo:

3.”All’articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.225, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.10, il comma 3- bis è abrogato”.

Ricordate sempre che questa norma è stata inserita dal governo Berlusconi IV, Onorevole Meloni Ministro della Gioventù, “In ragione della straordinaria urgenza connessa alla necessità di tutela ambientale, di tutela del paesaggio e di protezione dai rischi idrogeologici…”!

Se ripercorrete la storia dell’evoluzione del mirifico emendamento, troverete che nella prima stesura, il comma non era né soppresso né abrogato, ma il termine “31 dicembre 2012” era sostituito da “31 dicembre 2030”! Un rinvio per “sterilizzare” l’istituzione del Parco?

Nel testo 2 dell’emendamento approvato in Commissione, cancellata la dimensione temporale, il comma era “soppresso”.

Nella versione definitiva del testo, inviata alla Camera Deputati dopo il voto di fiducia al Senato della Repubblica e approvata definitivamente, invece, il termine “soppresso” è sostituito dal termine abrogato”.

Poiché non esiste sinonimia tra i due termini e poiché è difficile pensare che sia una sostituzione dettata dalla semplice norma di coordinamento formale del testo, come si spiega questa sostituzione?

I firmatari dell’emendamento, il Governo, e anche qualche associazione ambientalista, immaginano, ora, che, sotterrata la figura del commissario, si apra una nuova era.

Peccato per tutti che esistano 2 articoli   del Codice civile (preleggi):

11- Efficacia della legge nel tempo- La legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo (25 cost.; 2 c.p.);

15 -Abrogazione delle leggi – Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l’intera materia già regolata dalla legge anteriore (75 Cost.).

Ora, se è vero che l’abrogazione è espressa, è anche vero che non esistono nuove disposizioni che regolino il procedimento di istituzione.

Conseguentemente, sono fatti salvi tutti gli atti istruiti dal commissario?

Il governo di centrodestra, nazionale, nel 2011 aveva sancito l’urgenza della tutela.

Dopo 15 anni, un governo, nazionale, sempre di centrodestra, pensa che non esista più una “urgenza di tutela”?

Oppure pensa, ma questo probabilmente è un retropensiero, che la tutela ambientale, la tutela del paesaggio e la protezione dai rischi idrogeologici possano essere assicurate dal Progetto Speciale Territoriale PSC Costa dei Trabocchi, introdotto dal centrodestra regionale nella legge regionale 5/2007 -“Disposizioni urgenti per la tutela e la valorizzazione della Costa Teatina”?

L’articolo 117 della Costituzione della Repubblica italiana non affida allo Stato la legislazione esclusiva a proposito di “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”?

Meditate, gente, meditate!

Ma non pensate che finisca così!

Di Redazione Notizie D'Abruzzo

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