di Angelo Orlando
Un mostro “incostituzionale e antigiuridico”, il comma 951 della L. 199/2025,
in combinato disposto con la D.G.R. 35/01/2026.
Ulteriore testimonianza di colpevole indifferenza alle leggi?
A) Un maldestro tentativo di “ salva-commissariamento “
Nei fatti, nelle leggi, negli articoli all’interno delle leggi, nei commi all’interno degli articoli, esiste una sequenza obbligata, logica e cronologica.
Questa vicenda contraddice esplicitamente questo presupposto.
Ci sono nel comma 951 due espressioni che indicano l’incostituzionalità della norma.
La prima? “…la regione Abruzzo adotta entro il termine perentorio del 31 gennaio 2026…”.
La seconda? “Entro il 15 febbraio 2026 i tavoli tecnici e i ministeri affiancanti valutano il predetto programma operativo, anche con prescrizioni vincolanti…”
Tralasciando, per carità di patria, la tempistica successivamente determinata nel comma in questione, in aperto contrasto con la norma di riferimento citata, analizziamo il problema.
La Regione Abruzzo è ancora in Piano di rientro? Certo!
Da quali norme nasce un Piano di rientro?
Nel comma 951 e nella ricostruzione presente nella delibera regionale è assolutamente assente la cognizione della genesi e del carattere dei Piani di rientro.
Quando si cita il comma 174 della L. 311/2004 si dimentica che questo comma dipende dal comma 173.
Che cosa c’è scritto in questo comma 173?
“L’accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato…, è subordinato alla stipula di una specifica intesa tra Stato e regioni ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della L. 5 giugno 2003, n.131…”.
Leggiamo questo comma 131:
“ Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di conferenza Stato-Regioni o di Conferenza Unificata dirette a favorire l’armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni…”
Sapete qual è la rubrica dell’articolo 8?
“Attuazione dell’articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo”.
Che cosa significa?
Che il legislatore si è preoccupato, con il comma 6, di offrire alla regione “canaglia” un’alternativa a quanto previsto dal comma 1 dello stesso articolo 8, comma che recita:
“ 1. Nei casi e per le finalità previsti dall’articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all’ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, sentito l’organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei Ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario…”.
Quindi, il Piano di rientro, che discende direttamente dall’intesa, ha la funzione di offrire alla regione, entro un congruo termine, la possibilità di firmare un accordo vincolante che scongiuri l’ipotesi di commissariamento
Esattamente quello che e accaduto in Abruzzo nel 2007, quando il potere sostitutivo dello Stato non è intervenuto in quanto è stato firmato l’accordo sul Piano di rientro, Piano di rientro codificato nella legge 311/2004, all’interno del comma 180:
“ I Ministri della Salute e dell’Economia e delle Finanze e la singola regione stipulano apposito accordo che individua gli interventi necessari per il perseguimento dell’equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti di cui all’intesa prevista dal comma 173″!
Conseguentemente, in presenza di un Piano di rientro, per il principio di “leale collaborazione”, per cui gli accordi, come da acclarata giurisprudenza della Corte Costituzionale, sono “ vincolanti “- certo non le “prescrizioni”- non è assolutamente possibile una qualsiasi forma, oltretutto non codificata normativamente, di “potere sostitutivo “ riferibile all’art. 120, comma 2 Cost.!
Stando così le cose, sono costituzionalmente legittimi il “perentorio” e le “prescrizioni vincolanti“?
Evidentemente no!
Come stato possibile definire “ammissibile” l’emendamento che ha dato vita al comma 951?
Se in 15 anni abbiamo assistito a ben 7 Programmi Operativi senza ottenere alcun risultato sul piano dell’equilibrio finanziario e del rispetto dei livelli essenziali di assistenza, possiamo dire che il fallimento della politica sanitaria regionale è stato “affiancato” dal deficitario controllo di quelli che dovevano controllare?
La sanità pubblica abruzzese è affetta solo da un virus economico-finanziario o, piuttosto, il virus si diffonde per un più pesante virus normativo e amministrativo?
Quante volte un governo di centrodestra dovrà intervenire per salvare un’amministrazione di centrodestra, calpestando norme scritte sempre dallo stesso centrodestra?
La lettura e il recepimento del comma 951.
È di tutta evidenza che le norme che regolano il Piano di rientro sono il comma 180, art. 1 della 311/2004 e il comma 77 dell’articolo 2 della legge 191/2009, comma, questo, che recita:
“… nel caso di raggiungimento o superamento di detto standard dimensionale (disavanzo sanitario strutturale oltre il 5%), la regione interessata è tenuta a presentare entro il successivo 10 giugno un Piano di rientro di durata non superiore al triennio, elaborato con l’ausilio dell’Agenzia Italiana del Farmaco ( AIFA) e dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ( AGENAS ) ai sensi dell’articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni…”.
Ora, nella narrativa della D.G.R. 35/2026 sono, invece, richiamati i commi 88 e 88-bis dell’art.2 della L. 191/2009.
Leggete, prima, il secondo comma:
88- bis” Il primo periodo del comma 88 si interpreta nel senso che i programmi operativi costituiscono prosecuzione e necessario aggiornamento degli interventi di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del piano di rientro, al fine di tener conto… , dell’effettivo stato di avanzamento dell’attuazione del piano di rientro…”.
Così si fissa la continuità del Programma Operativo 2026_2028 con il Piano di rientro del 2007.
Leggete ora il comma 88:
- “ Per le regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate alla data di entrata in vigore della presente legge restano fermi l’assetto della gestione commissariale preveggente per la prosecuzione del piano di rientro secondo programmi operativi….È fatta salva la possibilità per la regione di presentare un nuovo piano di rientro ai sensi della disciplina recata dal presente articolo. A seguito dell’approvazione del nuovo piano di rientro cessano i commissariamenti…”.
La legge è del dicembre 2009, la regione era stata commissariata l’11 settembre 2008, il commissario, dottor Redigolo, si era dimesso il 10 dicembre 2009, l’11 dicembre 2009 il Consiglio dei Ministri aveva nominato commissario il presidente della giunta regionale abruzzese, dottor Gianni Chiodi.
Per cronaca e memoria:
- a dicembre 2009 erano stati approvati già gli atti aziendali delle 6 Asl abruzzesi-ad agosto!-, tutti in linea con le direttive, anche economiche e finanziarie dell’accordo.
2) il 22 settembre 2009, con l’art.5 della l.r. 17,2009, le Asl diventano 4 e il piano di rientro firmato dal Presidente Del Turco è già stato , unilateralmente, calpestando, quindi, il suo carattere vincolante per le due parti, snaturato, nell’olimpica distrazione del Governo, che aveva firmato l’accordo, dell’Agenas che aveva sorvegliato il processo di formazione dell’attuazione del piano di rientro con le ll.rr. 6/2007 e 5/2008 soprattutto, del Tavolo di monitoraggio con i rappresentanti dei ministeri affiancanti.
Ora, se il nuovo governo regionale, di centrodestra, non era d’ accordo con linee programmatiche e contenuti del vecchio Piano, perché non ha approfittato della possibilità di presentare un nuovo piano di rientro offerta dal citato comma 88?
Perché questa giunta, di centrodestra, non si è assunta, dal 2019 ad oggi, la responsabilità politica di un nuovo piano?
Tornando ad oggi, qualcuno si è accorto che il Governo Meloni si appresta a ridisegnare il SSN, ad esempio con “ospedali di III livello” che non toccheranno mai all’Abruzzo e “ospedali senza pronto soccorso”, che toccheranno certamente all’Abruzzo.
Si è accorto di quello che accade per i LEP, i livelli essenziali di prestazioni?
Attenti, perché sono le regole a guidare i numeri!
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