Il passeggero che subisce un ritardo aereo ha diritto all’indennizzo dalla compagnia aerea anche senza provare un danno ulteriore. Lo rende noto l’Aduc, richiamando l’ordinanza 15556 del 2026 della Corte di Cassazione.
La decisione è arrivata al termine del procedimento che ha confermato la condanna di American Airlines al pagamento di 600 euro in favore di due passeggeri, dopo un ritardo di tre ore nel viaggio tra Miami e Milano Malpensa.
Secondo quanto riferisce l’Associazione per i Diritti degli Utenti e dei Consumatori, la Corte ha chiarito che la tutela si applica indipendentemente dalla nazionalità del vettore, interno o extra Ue. La compensazione pecuniaria forfettaria prevista dal Regolamento europeo 261/2004 ristora il disagio legato alla perdita di tempo.
Diverso il caso di eventuali danni ulteriori, patrimoniali o non patrimoniali. In questa ipotesi il passeggero può agire ai sensi della Convenzione di Montreal, ma deve provare l’esistenza, la natura e l’entità del danno subito.
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