L’Arbitro per le controversie finanziarie della Consob apre la strada ai risparmiatori clienti di Banca Marche, Etruria, Chieti e Ferrara per rivalersi sugli istituti che hanno inglobato le banche salvate. Per Marche, Etruria e Chieti si tratta di Ubi Banca, per Cariferrara, Bper. “I clienti della vecchia banca, cosi’ come avrebbero potuto avanzare pretese risarcitorie nei confronti della Vecchia Banca”, “allo stesso modo non possono non ritenersi legittimati a procedere in tal senso anche nei confronti della Nuova Banca”, si legge in una delle decisioni prese dall’Arbitro.
La rivoluzione nelle decisioni emerse oggi dall’Arbitro per le controversie finanziarie (Acf) sta nell’affermare chiaramente che esiste una legittimazione passiva della nuova entita’ bancaria, la ‘good bank’ che ha mantenuto di fatto in continuita’ i rapporti contrattuali attivi e passivi delle banche preesistenti finite in risoluzione e rispondono quindi, in questo caso, sulla “allegazione di una violazione delle regole di correttezza e trasparenza nella prestazione di un servizio di investimento”. Il tema, in altre parole, non e’ qui l’azzeramento o meno del valore delle azioni sottoscritte e dell’investimento (l’Acf per altro si dichiara chiaramente non competente su tutta la tematica relativa alle carenze informative del prospetto), quanto quello della della consulenza fornita ai clienti della banca, di cui e’ chiamata invece a rispondere anche dopo la risoluzione la ‘good bank’ ‘sopravvivente’. Le diverse decisioni dell’Acf emerse oggi sono tutte relative da quanto filtrato a investimenti effettuati dai risparmiatori ricorrenti su azioni di Banca Marche nell’aumento di capitale del 2012, ma si desume saranno applicabili evidentemente anche a ricorsi legati a Etruria, Chieti e Cariferrara. Come i clienti della Vecchia Banca (Marche) “avrebbero potuto avanzare pretese risarcitorie nei confronti della Vecchia Banca (in modo del tutto indipendente dal loro status di azionisti e quindi, in ipotesi, anche dopo avere rivenduto le azioni sottoscritte), allo stesso modo non possono non ritenersi legittimati a procedere in tal senso anche nei confronti della Nuova Banca, con la sola eccezione di quelle specificamente escluse” afferma l’Arbitro Consob. Quanto alla procedura di risoluzione che secondo l’intermediario avrebbe puntato a far ricadere in primo luogo su azionisti e obbligazionisti subordinati della Vecchia Banca le conseguenze dell’insolvenza, consentendo al contempo di salvaguardare l’avviamento della banca sottoposta a risoluzione, secondo l’Acf si riferisce “propriamente all’esercizio di diritti patrimoniali e/o amministrativi incorporati nelle azioni e da queste discendenti”, intaccati o azzerati dalla risoluzione, ma non si possono “ritenere inglobate in essa anche pretese (risarcitorie o altro) relative a rapporti contrattuali tra cliente ed intermediario per la prestazione di servizi d’investimento (anche ove aventi ad oggetto azioni emesse dallo stesso intermediario)”. Tali rapporti “risultano unitariamente trasferiti dalla Vecchia alla Nuova Banca e cio’ proprio coerentemente con l’esigenza di preservare la continuita’ operativa dell’azienda bancaria”. Va detto che se l’Acf si e’ pronunciato in questo caso su investimenti in azioni dell’aumento di capitale Banca Marche del 2012, la decisione non sara’ applicabile al caso di investimenti in obbligazioni subordinate su cui una legge del Governo Renzi aveva stabilito fosse competenza di un organismo all’interno dell’Anac