Non sono state riscontrate illegittimità nei decreti con i quali a inizio aprile dello scorso anno il Ministero dell’Ambiente, di concerto con il Ministero della Cultura, ha espresso un giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto di velocizzazione della linea ferroviaria Roma-Pescara, per quanto concerne, rispettivamente, il “Lotto 1: raddoppio tratta Interporto d’Abruzzo -Manoppello” e il “Lotto 2: raddoppio tratta Manoppello-Scafa”. L’ha deciso il Tar del Lazio con una sentenza con la quale ha respinto un ricorso proposto da proprietari di terreni e/o edifici che si trovano nelle aree interessate dall’opera pubblica. Dichiarata inammissibile la parte del ricorso proposta dal Comitato Comferr “in quanto carente nella specie dei requisiti necessari per radicarne la legittimazione ad agire”.
I ricorrenti lamentavano “l’artificioso frazionamento dell’opera pubblica in più lotti (complessivamente in numero pari a quattro) e la conseguente omessa valutazione in via unitaria e cumulativa dell’impatto ambientale dell’opera pubblica nel suo complesso”. Per il Tar, però, in quanto la parte ricorrente “nel sostenere la criticità della parcellizzazione del progetto complessivo, non ha neanche allegato, in concreto, ragioni e circostanze specifiche che renderebbero l’esame separato di singole tratte, in sede di VIA, meno probante ed attendibile. In altri termini avrebbe dovuto essere provato che la valutazione di compatibilità delle singole opere non sia stata in grado di cogliere un impatto ambientale più intenso di quello derivante dalla loro sommatoria”.