Sara’ il giudice ordinario, e non quello amministrativo, a decidere sulle richieste di danni (e di rimborsi) proposte da “Strada dei parchi” – la Societa’ di progetto che ha in concessione l’A24 e l’A25 (Roma-L’Aquila-Pescara) – per una serie di presunti ‘inadempimenti’ contrattuali da parte di Anas. Lo hanno stabilito le Sezioni unite, con la sentenza n. 18267 di oggi, fissando un principio di diritto. Per la Cassazione infatti: ‘in tema di concessione di costruzione e gestione di opera pubblica e di concessione di servizi pubblici, la giurisdizione del giudice ordinario, riguardante le indennita’, i canoni e altri corrispettivi, nella fase esecutiva del contratto di concessione, si estende alle questioni inerenti ai profili di adempimento e inadempimento della concessione e alle conseguenze risarcitorie, vertendosi nell’ambito di un rapporto paritetico tra le parti, fermo restando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nei casi in cui l’Amministrazione eserciti poteri autoritativi tipizzati dalla legge’.
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