No al pendolarismo dei figli di genitori separati

No al pendolarismo dei figli di genitori separati: l’interesse preminente, in questi casi, e’ sempre quello dei minore. Questa la posizione che emerge da una sentenza con cui la Cassazione ha regolato l’affido condiviso di una bambina, evitandole il continuo passaggio dal comune di residenza del padre a quello della madre e fissando in una sola citta’ il luogo in cui vivere per meta’ settimana con l’uno e poi con l’altro genitore, in due case diverse. 

Il caso preso in esame dalla Corte riguarda una famiglia veneta: dopo la ‘rottura’ tra i due genitori, la piccola abitava con il padre, in una casa messa a disposizione dalla mamma, per poi passare con quest’ultima, in una cittadina a quasi 90 chilometri, il fine settimana. Queste, infatti, erano state le disposizioni fissate in primo grado dal tribunale per i minorenni di Venezia, modificate pero’ in appello, quando, alla luce dell’esame di un perito, si era deciso che la bambina vivesse in modo stabile nella citta’ della mamma, la quale si era impegnata a prendere in affitto una casa nello stesso comune nella quale il papa’ potesse trascorrere i giorni a lui spettanti con la figlia. Contro il decreto emesso dai giudici di secondo grado, l’uomo pero’ si era rivolto alla Cassazione, ritenendo violata la propria “liberta’ personale”, di “movimento” e di “residenza”, perche’ la decisione impugnata aveva “subordinato la possibilita’ di frequentare la figlia imponendogli un domicilio forzato”. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso del papa’: “E’ evidente che, essendo entrambi i genitori residenti in luoghi diversi e desiderosi entrambi di mantenere un regime di piena condivisione dell’affidamento della figlia, che, a sua volta, non puo’ sobbarcarsi, se non altro per le sue esigenze scolastiche, a un pendolarismo fra i due luoghi di residenza dei genitori – si legge nell’ordinanza della prima sezione civile del ‘Palazzaccio’ – la soluzione adottata dalla Corte d’appello viene necessariamente ad operare un bilanciamento fra gli interessi e le esigenze dei due genitori, che tiene conto degli impegni lavorativi della madre e della maggiore disponibilita’ di tempo del padre, cui viene incontro imponendo la messa a disposizione di una residenza da parte della madre”. Dunque, il provvedimento della Corte d’appello veneziana, secondo i giudici di Piazza Cavour, non puo’ considerarsi “restrittivo della liberta’ personale e di residenza del padre”, perche’ “adottato per rispondere alle esigenze di una piena frequentazione della figlia con entrambi i genitori”. Nell’ipotesi in cui il papa’ rifiuti tale soluzione, conclude la Corte, “imporra’ di fatto la stabile residenza” della bambina “presso la madre, in attesa della eventuale revisione del collocamento, da valutare sempre alla luce del preminente e migliore interesse della minore”. 

Di Redazione Notizie D'Abruzzo

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