Il TAR del Lazio ha respinto il ricorso presentato dal Teramo contro l’esclusione dal prossimo campionato di serie C. Venerdi’ alle 12 ci sara’ il sorteggio dei calendari di Lega Pro senza il Diavolo. Si attende a breve che il primo cittadino di Teramo Gianguido D’Alberto dia il via al bando per le manifestazioni d’interesse per provare ad assicurare al Teramo un futuro in Serie D. Se cosi’ non fosse il calcio biancorosso ripartirebbe dai campionato dilettantistico. Le prossime ore serviranno per capire cosa accadra’. Il Tar del Lazio, nell’ordinanza con la quale ha respinto le richieste con le quali la S.S. Teramo Calcio contestava la sua esclusione dal prossimo campionato di calcio di Serie C, ha considerato non fondati i profili di censura attinenti al mancato tempestivo ripianamento della carenza finanziaria. E tutto cio’ in quanto: “in punto di fatto non e’ controversa la circostanza del mancato integrale ripianamento secondo una delle modalita’ previste dal Manuale delle Licenze; le previsioni relative all’indicatore di liquidita’, sono pienamente vigenti, atteso che gli effetti della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI n. 45/2022 sono circoscritti al Manuale delle Licenze della Serie A, e che comunque dette previsioni non sono state ritualmente e tempestivamente impugnate, nel rispetto della pregiudiziale sportiva, innanzi ai competenti organi di giustizia dell’ordinamento sportivo”. In piu’, secondo i giudici “nel caso di specie gli elementi fattuali addotti dalla parte ricorrente non consentono di configurare la sussistenza di una causa di forza maggiore rilevante ai fini che qui interessano, trattandosi di vicende che da un lato sono attinenti al socio di maggioranza della societa’ e come tali non estranee alla medesima, dall’altro, in ultima analisi, non comportavano l’impossibilita’ assoluta di un tempestivo assolvimento delle relative prescrizioni del Manuale delle Licenze”. Ugualmente infondati sono stati ritenuti “i profili di censura attinenti alla questione dell’omessa acquisizione delle relazioni della societa’ di revisione, sia per la rilevata insussistenza di presupposti impedimenti derivanti da forza maggiore, sia perche’ si tratta di un adempimento demandato a un soggetto terzo e come tale non sostituibile – anche sotto il profilo della certezza che connota l’intera procedura – con diversi mezzi probatori”. Tutte ragioni, queste, che secondo il Tar “sono autonomamente sufficienti, nei limiti della cognizione cautelare, a giustificare la mancata ammissione della ricorrente al campionato di serie C, anche a prescindere dai profili di carattere tributario che sono oggetto di separata censura”. Nessun accoglimento infine per “la pretesa, avanzata in via subordinata, di ammissione della ricorrente al campionato di serie D, per carenza di attualita’ dell’interesse della parte sul punto, non essendo neppure stata avviata la relativa procedura” nonche’ e’ stato ritenuto non sussistente “l’interesse a censurare, in questa sede, il meccanismo dello svincolo dei calciatori, non essendo ancora stato adottato dai competenti organi sportivi il relativo provvedimento”. (
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