Vendita case popolari, bocciata la legge abruzzese

 Censurata la legge abruzzese che cambia destinazione ai proventi della vendita delle case popolari. La Corte costituzionale con la sentenza n. 273, depositata oggi, ha dichiarato l’illegittimita’ dell’articolo 5, commi 3 e 5, della legge 10/2015 della Regione Abruzzo. La norma prevedeva che gli Ater potevano destinare una quota della vendita degli alloggi di edilizia residenziale al ripianamento dei loro deficit finanziari. Ma questa previsione era in contrasto con la legge nazionale che al contrario impone che tutte le risorse derivanti dall’alienazione di immobili pubblici devono essere destinate esclusivamente alla realizzazione di nuovi alloggi popolari o alla ristrutturazione di quelli esistenti. La Consulta precisa che il vincolo di destinazione esclusiva stabilito dalla norma statale va considerato come l’espressione di un principio fondamentale nella materia ‘coordinamento della finanza pubblica’ e quindi la norma regionale e’ illegittima.

Di Redazione Notizie D'Abruzzo

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