Pescara, sì del Consiglio al primo regolamento per arti di strada

“Approvato oggi in Consiglio Comunale il Regolamento per gli artisti di strada che da oggi rende Pescara una città buskers-friendly. In modo semplice e gratuito, gli artisti da ogni parte del mondo che vogliono fare performance e spettacoli nelle vie della nostra città possono utilizzare questo moderno regolamento per prenotare turni, spazi, luoghi e tipi di spettacoli. Il regolamento allinea Pescara a molte realtà italiane ed estere che hanno messo a regime questo strumento che nasce per garantire la massima qualità (e sicurezza) delle performance che saranno offerte nella nostra città, ma anche per tutelare gli artisti stessi.

Sono sempre più convinto che un assessorato alla Cultura non possa occuparsi solo degli eventi ma debba modificare radicalmente anche le pratiche, gli strumenti del vivere la cultura in una città. Per questo abbiamo varato diversi nuovi regolamenti: il nuovo regolamento per i contributi, quello per i muri legali e la street art, quello per concedere gli spazi alle associazioni e questo dei buskers/mestieri di strada che insieme agli altri regolamenti è diventato parte integrante e permanente del regolamento comunale complessivo che d’ora in poi avrà la nostra città.

Questo èil bello di poter essere all’interno di una istituzione: modificarla davvero e positivamente la città, farla evolvere, cambiare le cose che da fuori avevi visto che erano storte, vecchie, ingiuste. Fare questo è prima di tutto un onore, perché si traduce in servizio verso la comunità e consente di porre regole a tutela di tutti, anche nel campo della cultura che è sempre di più un settore capace di creare lavoro e produrre economia, come dimostra la crescita della nostra città a livello nazionale in tale senso, attestata da rilevazioni che riguardano tutta la penisola”.

 

Pescara 22 febbraio2019

 

L’assessore alla Cultura

Giovanni Di Iacovo

 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ARTI DI STRADA

 

Art.1 Oggetto

Costituisce oggetto del presente Regolamento la disciplina dell’esercizio delle arti di strada nel territorio.del Comune di Pescara.

Art. 2 Principi

ll Comune di Pescara , in attuazione degli artt. 9 e 33 della Costituzione, promuove lo sviluppo della cultura e la libertà delle arti. Assicura e sostiene tutte le forme di espressione artistica, valorizzando le vocazioni ed i talenti artistici, NDIGHE le molteplici funzioni svolte dalle attività degli artisti nel contesto cittadino.

 

Art. 3 Scopo

Il presente Regolamento ha lo scopo di riconoscere e valorizzare tutte le espressioni artistiche e tutte le forme di arte e creatività esercitate in strada, negli spazi pubblici o aperti al pubblico.

Il Comune di Pescara intende sviluppare la funzione di coesione sociale nell’arte, anche nelle sue espressioni di strada, riconoscendo a dette attività un ruolo di incontro creativo tra le persone, di ricerca e sperimentazione di linguaggi, di scambio. di proposte, di confronto di esperienze innovative , di affermazione di nuovi talenti, di rappresentazione di attività frutto di geniale ispirazione, di servizio culturale per un pubblico di ogni classe sociale, età e provenienza geografica.

In tal senso viene rafforzata l’attrattiva della Città di Pescara in quanto l’arte di strada costituisce una leva per la promozione turistica del territorio;

 

Art. 4 Soggetti destinatari

Sono destinatari del presente Regolamento gli artisti di strada che in base alle proprie abilità e competenze artistiche e/o professionali , svolgono arti di strada, rendono espressioni artistiche di strada e mestieri di strada, quali le attività di acrobati, giocolieri, equilibristi, contorsionisti, cantastorie, attori di strada, clowns, statue viventi, mimi, fachiri, mangiafuoco, burratinai, danzatori, musicisti, madonnari(artisti che esercitano tecniche del disegno); Il presente regolamento si applica ai soggetti indicati nel precedente comma 4. Non si applica alle seguenti categorie: a) Artisti di strada che operano in.locali o aree private: b) Gli esercenti lo spettacolo viaggiante c) Attività di pubblico spettacolo di cui all’art. 68 del TULP.S. d)Attività di artigianato

 

Art. 5 Aree disponibili

All’interno del territorio comunale sono individuate le aree nelle quali è possibile lo svolgimento delle attività, debitamente individuate con deliberazione della Giunta Comunale entro trenta giorni dall’approvazione del presente Regolamento.

L’Amministrazione Comunale si riserva comunque, in occasione di particolari eventi o in considerazione di specifiche richieste, di autorizzare eccezionalmente l’occupazione di aree diverse da quelle sopra indicate;

Il Sindaco, con propria ordinanza, può comunque vietare o sospendere temporaneamente, per motivate esigenze di pubblico interesse, l’esercizio delle attività di strada in una o più. – delle aree individuate dalla Giunta Comunale;

 

Art. 6 Occupazione del suolo pubblico

Ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera e) del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, le espressioni artistiche di strada di cui all’art. 4 sono esonerate dal pagamento del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.

 

Art. 7 Modalità di occupazione dello spazio assegnato

Le arti di strada vengono svolte limitatamente allo spazio e al tempo indicati nel rispetto: a) delle norme relative all’inquinamento acustico ambientale; b)       della incolumità pubblica; c)del mantenimento del libero accesso agli esercizi commerciali, agli immobili pubblici e privati; d)       al mantenimento della pulizia e dei decoro del suolo, delle infrastrutture e degli arredi presenti.

Le attività di cui al comma1 si svolgono: a) senza che sia veicolato alcun messaggio o promozione pubblicitaria, non potendo essere collocati sul sito manifesti, strutture o altri mezzi a fini di pubblicità ad eccezione di quelli utilizzati per informare il pubblico circa il nome dell’artista o del gruppo, l’attività esercitata o le opere esposte; b) senza alcuna attività di esercizio del commercio; c) tenendo comportamenti di prudenza e di perizia; d)sotto la totale responsabilità degli artisti per i danni cagionati a se stessi, a cose o persone, compresi quelli cagionati alla proprietà pubblica ( manto stradale , marciapiedi o altre strutture), esonerando il Comune da ogni responsabilità comunque connessa all’esibizione.  

E’ consentito l’uso di piccoli apparecchi di amplificazione alimentati a batteria, di limitata potenza, purché l’emissione sonora non arrechi pregiudizio alla quiete pubblica, nel rispetto della vigente normativa.

Lo spazio assegnato a qualsiasi tipologia di attività oggetto del presente Regolamento non può essere sub-concesso essendo l’assegnazione non trasferibile a terzi. L’attività artistica per la quale lo spazio è stato assegnato deve essere esercitata direttamente dal richiedente o dalle persone che, in sede di richiesta, sono dichiarati essere componenti del gruppo artistico.

L’Amministrazione comunale resta sollevata ed indenne da ogni responsabilità per danni a terzi derivante dall’esecuzione delle prestazioni artistiche su strada con particolare – riferimento ad eventuali incidenti, danni o infortuni causati dagli artisti a loro stessi, a cose o persone e nei casi in cui i danni siano conseguenti alle violazioni delle prescrizioni. Del presente Regolamento.

Non è consentito il montaggio di strutture atte ad accogliere il pubblico, il posizionamento di sedie o panche, coperture, palchi e simili.

Art. 8 Assegnazione degli spazi

L’attività è esercitabile nei giorni da lunedì a domenica, con esclusione della fascia oraria dalle 14,00 alle 16,00, nel periodo compreso tra il 1 ottobre e il 31 marzo non oltre le ore 22,00 e nel periodo compreso tra il 1 aprile e il 30 settembre non oltre le ore 24,00. La durata dell’assegnazione di uno spazio pubblico per ogni singolo artista non può essere superiore a due ore. Se l’artista vorrà continuare lo spettacolo, dovrà spostarsi di almeno 200 mt. dalla precedente postazione. La durata dell’’assegnazione per l’artista che esercita tecniche di disegno (madonnari) è pari all’intera giornata. L’Amministrazione Comunale provvede a realizzare una sezione web “Arti di strada a Pescara” all’interno del proprio sito: internet istituzionale, entro sessanta giorni dall’approvazione della delibera di Giunta Comunale di individuazione degli spazi prevista | dal comma 1 dell’art. .5 del presente regolamento.

 

Art. 9 Controlli

Il controllo sull’osservanza delle norme del presente Regolamento è esercitato dal personale della Polizia Municipale e degli altri organi a ciò preposti. L’artista o il gruppo devono esporre bene in vista, durante tutto il periodo di esercizio dell’attività, il provvedimento di assegnazione comunicato dagli uffici competenti

 

Art. 10 Sanzioni

Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, quando non costituiscano reato, saranno punite con la sanzione amministrativa di cui all’art. 7 bis del D. Lgs. 267/00 e s.m.i.

Di Redazione Notizie D'Abruzzo

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