L’Autorita’ Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato a S.A.S.I. S.p.A. una sanzione di 600mila euro. Lo annuncia l’Autorità in una nota spiegando che dal procedimento e’ emerso che la S.A.S.I. S.p.A si e’ adeguata in ritardo, e solo parzialmente, agli obblighi informativi previsti dalla disciplina sulla prescrizione biennale. Inoltre la societa’ ha rigettato alcune istanze di prescrizione relative a crediti per consumi idrici fatturati dopo il primo gennaio 2020 e risalenti ad oltre due anni dalla data di emissione della relativa bolletta.
Dal primo gennaio 2020, infatti, spiega ancora l’Antitrust, la disciplina della prescrizione biennale (o prescrizione breve), introdotta nel nostro ordinamento dalla legge di Bilancio 2018 e modificata dalla legge di Bilancio 2020, si applica anche ai servizi idrici. Da questa data dunque i consumatori possono eccepire la prescrizione per importi riferiti a consumi risalenti ad oltre due anni dalla data di emissione della bolletta e i gestori devono segnalare in fattura la presenza di importi riferiti a consumi risalenti a piu’ di due anni prima, differenziandoli dagli altri importi, secondo le modalita’ previste dalla disciplina regolatoria.
In particolare, continua la nota dell’Antitrust, S.A.S.I. S.p.A. non ha fornito una tempestiva e completa informativa ai consumatori in merito all’entrata in vigore e alla vigenza della disciplina sulla prescrizione biennale nel settore idrico e ad oggi non c’e’ un’informativa adeguata sul sito internet della societa’. Secondo l’Autorita’, poi, il suo comportamento presenta elementi di aggressivita’ condizionando indebitamente i consumatori, indotti a corrispondere somme non dovute sebbene regolarmente eccepite, poiche’ non ha accolto le istanze di prescrizione sulla base di un’indimostrata responsabilita’ del consumatore e non ha fornito adeguati e convincenti riscontri alle istanze e ai reclami presentati.
L’Autorita’ Garante della Concorrenza e del Mercato ha ritenuto che questi comportamenti integrino una pratica commerciale scorretta in quanto contrari alla diligenza professionale e idonei a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore in relazione, peraltro, ad un servizio di interesse primario.