di Angelo Orlando*
Ecco la descrizione della follia elettoralistica sull’argomento fondamentale per il destino dell’Italia: il Ddl sull’autonomia differenziata.
Andate sul sito della Camera dei Deputati, raggiungete la pagina dell’attività legislativa della I Commissione Affari costituzionali.
Dopo la definizione dell’a.c. 1665 e l’indicazione dei relatori in Commissione leggete: “ Assegnazione alla I Commissione Affari costituzionali in sede referente il 26 gennaio 2024-solo due giorni dopo la trasmissione dal Senato-
Parere delle Commissioni II Giustizia, III Affari esteri….. Commissione parlamentare per le questioni regionali (è esclusa soltanto la commissione IV Difesa)”
Ora provate a viaggiare sulle pagine di tutte le commissioni alla ricerca della sede consultiva, quella che dovrebbe spiegare se il provvedimento è compatibile con le leggi di merito di ogni commissione, per il progetto di legge!
Fatica sprecata, troverete la convocazione in sede consultiva soltanto per la Commissione parlamentare per le questioni regionali, convocata per il 17 aprile per l’espressione di un parere, ovviamente favorevole, sul quale ritorneremo.
Come mai questa assenza di pareri?
Leggete il Regolamento della Camera, Parte II- Procedimento Legislativo
Capo XVI – Dell’Esame in Sede Referente:
Art. 73
Art. 79
10. Per garantire il rispetto del termine previsto dal comma uno terzo periodo, le deliberazioni per la formulazione del testo e gli articoli possono avere luogo secondo principi di economia procedurale….
Quindi, in virtù del verbo servile che assicura il potere decisionale, né il Presidente della Camera, on. Fontana, né il Presidente della commissione, on. Nazario Pagano hanno ritenuto necessario richiedere questi pareri.
Evidentemente, per i due Presidenti è superfluo chiedere alla Commissione Bilancio un parere diverso da quello dato dalla Commissione Bilancio del Senato il 2 agosto 2023, parere nel quale era scritto testualmente:
“… Circa la preoccupazione di una incapienza delle compartecipazioni regionali sui tributi statali nell’ipotesi di massiccio trasferimento di funzioni in favore di un consistente numero di regioni, viene ritenuto che sul punto non possa essere operata una valutazione ex ante… Con riguardo all’eventualità che le regioni con bassi livelli di tributi erariali maturati nel territorio regionale possano avere maggiore difficoltà ad acquisire le funzioni oggettive, viene rappresentato che non può essere effettuata alcuna valutazione ex ante”.
Eppure il Servizio studi, nella nota esplicativa dell’articolo 5 (Principi relativi all’attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali corrispondenti alle funzioni oggetto di conferimento) aveva scritto:
“le regioni più povere ovvero quelle con bassi livelli di tributi erariali maturati nel territorio regionale potrebbero avere maggiore difficoltà ad acquisire le funzioni aggiuntive…
In una fase avversa dell’economia è lecito aspettarsi una riduzione del gettito del tributo erariale e una riduzione delle risorse da compartecipazione in assenza di una sua rideterminazione”.
Aggiungete a questo alcuni titoli della Nota sulla congiuntura di aprile 2024 dall’Ufficio Parlamentare di Bilancio:
“ Rimane alta l’incertezza geopolitica, da non sottovalutare le incognite su prezzi e tassi…
Crescita primo trimestre 2024 stimata lo 0,2% congiunturale con ampia “forchetta”…
Manifattura ancora debole, incognite sull’economia da interventi sul Super bonus…
Nel medio termine rimangono elevati rischi a ribasso per instabilità del contesto internazionale”.
Un tentativo di valutazione ex ante dei riflessi finanziari dell’instabilità geopolitica non è moralmente e politicamente obbligato?
Passiamo, ora, alla Commissione Parlamentare per le questioni regionali.
Nel parere approvato dalla Commissione l’8 novembre 2023, al 10º periodo leggiamo:
”… Rilevato altresì che il disegno di legge prevede, all’articolo 3, una procedura integrativa rispetto al quadro normativo delineato dall’art.1, commi da 791a 801 della legge 197/2022 ( legge di bilancio 2023) per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni… e, all’art.9 misure perequative di promozione dello sviluppo economico, della coesione della società sociale, individuando alcune fonti per le relative risorse…”.
A questo proposito, non possiamo non notare che, come rilevato nelle Note di lettura dei Servizi studi, prima della votazione definitiva in Senato e prima dell’esame alla Camera, quella che qui viene definita procedura integrativa è, invece, una scelta in netto contrasto con il dettato dei commi 791-801 della legge 197/2022, in quanto esclude alcune materie dalla necessità di determinazione dei LEP senza fornire alcuna motivazione.
Originale poi l’individuazione di “alcune” fonti.si tratta forse dell’avverbio “comunque”?
A questo aggiungete la sesta osservazione al parere favorevole: “valuti la commissione di merito… l’opportunità di… non pregiudicare il sistema perequativo delle regioni, indipendentemente dall’attribuzione o meno di forme e condizioni particolari di autonomia”.
Passiamo adesso al parere della stessa commissione approvato mercoledì 17 aprile 2024.
La commissione esprime parere favorevole dopo aver”.,.preso atto dell’indicazione, contenuta al comma 3 dell’articolo 3, delle materie nelle quali vanno assicurati i livelli essenziali delle prestazioni”( solo diabolica ostinazione?) e dopo aver elegantemente scansato una qualsiasi considerazione sull’articolo nove, sulle clausole finanziarie e sulla perequazione.
A questo punto, “l’economia procedurale” prevista dal regolamento determinerà tra 22,23 e 24 aprile la votazione di oltre 2000 emendamenti, con buona pace di un’analisi di merito e con la curiosità di leggere le motivazioni di una ormai scontata bocciatura degli stessi!
Questo è il modus operandi del Parlamento “dimezzato”, un Parlamento delegittimato che ha come prassi consuetudinaria il voto di fiducia, l’analisi riservata esclusivamente all’iniziativa del Governo e, infine, l’ormai consolidata abitudine di approvare, nella lettura del secondo ramo, esattamente lo stesso testo uscito dal primo.
*Insegnante, viene eletto al Senato della Repubblica nel 1994 nelle file di Rifondazione Comunista e per la XII legislatura fa parte della Commissione Finanze e Tesoro e di quella Agricoltura. Successivamente è per due mandati consigliere regionale in Abruzzo sempre per il PRC.