La competenza delle Regioni a predisporre e approvare il rendiconto permane anche oltre la scadenza dei termini di legge, ma un grave ritardo in tale indefettibile adempimento puo’ giustificare i provvedimenti sostitutivi previsti dall’articolo 120, secondo comma, della Costituzione per la predisposizione del rendiconto stesso. Lo si legge nella sentenza n. 49 depositata oggi (relatore Aldo Carosi) con cui la Corte costituzionale ha accolto il ricorso dello Stato, dichiarando l’illegittimita’ costituzionale dell’intera legge della Regione Abruzzo n. 16 del 2017 per contrasto con gli articoli 81 e 117 della Costituzione e sottolineando cosi’ il valore democratico della trasparenza dei conti. La Consulta ha osservato che la Regione – ferma all’esercizio 2012 nella predisposizione e approvazione dei rendiconti – “potrebbe – anzi dovrebbe – effettuare le operazioni necessarie per recuperare immediatamente, in modo costituzionalmente corretto, tutti gli adempimenti scaduti inerenti ai rendiconti successivi, pur nel rispetto dei separati riscontri secondo la partizione annuale”. In tal modo, potrebbe recuperare contestualmente un arretrato assolutamente anomalo e applicare, nel loro corretto ordine sequenziale, le misure eccezionali adottate dal legislatore statale per porre rimedio alle situazioni di grave sofferenza economico-finanziaria degli enti territoriali.
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