Sentenza Tar, è valido il commissariamento del Consorzio Bonifica Centro 

La sezione staccata di Pescara del Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto il ricorso presentato da Mauro Petrucci, Valerio De Francesco, Gianni Tatilli e Augusto Cavuti – gia’ membri del Consiglio dei delegati del Consorzio Bonifica Centro – contro la Regione Abruzzo. La sentenza e’ stata resa nota oggi, dopo l’udienza del 14 luglio scorso. E’ quanto si legge in un comunicato della Regione.

Oggetto dell’esposto era la richiesta di annullamento di tre provvedimenti: il decreto n. 93 del 14 novembre 2016, con cui il Presidente della Giunta regionale, Luciano D’Alfonso, ha disposto lo scioglimento degli organi di amministrazione del Consorzio e la conseguente nomina di un commissario regionale; la nota n. 92398 del 2016, contenente l’indirizzo di disporre il medesimo commissariamento; la nota n. 245 del 2016 della Regione con cui e’ stata affermata la nullita’ di una delibera del Consiglio dei delegati del Consorzio stesso, il cui vertice venne colpito da una serie di misure cautelari disposte dalla Direzione distrettuale antimafia di L’Aquila nell’ottobre 2016. Secondo il collegio giudicante (Alberto Tramaglini, presidente; Massimiliano Balloriani, consigliere estensore; Lucia Gizzi, primo referendario) “il ricorso e’ infondato”. I magistrati hanno evidenziato che “tra le irregolarita’ amministrative di cui all’articolo 15 della legge regionale n. 11 del 1983 non rientrano solo, come sembrano adombrare i ricorrenti, le irregolarita’ o illegittimita’ di tipo provvedimentale o contabile”. Poiche’ “lo scioglimento degli organi amministrativi, e il conseguente commissariamento nelle more delle nuove elezioni, ha lo scopo di rinnovare gli organi di gestione di un Ente, allorquando i medesimi abbiano sostanzialmente dato prova di non essere in grado funzionare o comunque di raggiungere legittimamente lo scopo statutario del medesimo, ne consegue che il riferimento alle irregolarita’ amministrative deve vieppiu’ riguardare quella che e’ l’attivita’ tipica del consorzio stesso, tra cui rientra appunto la gestione del depuratore in questione (cfr. l’articolo 2 lett. c) dello statuto)”. Quanto al secondo profilo, ossia che la Regione avrebbe illegittimamente disposto lo scioglimento anche del Consiglio dei delegati e quindi di un organo che non rientrerebbe, in ipotesi, tra quelli di amministrazione del consorzio, i giudici hanno rilevato che “anche il Consiglio dei delegati rientra a pieno titolo tra gli organi di amministrazione del consorzio”.

Di Redazione Notizie D'Abruzzo

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