di Angelo Orlando
Il 18 giugno 2026 è stata pubblicata sul BURA la l.r, n. 12/2026 che innova la l.r. n. 9 del 2011 “ Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo”.
Scopo di questa legge è (sarebbe?) quello di ridisegnare i confini territoriali del servizio idrico e, soprattutto assicurare il futuro della forma di “autorganizzazione” chiamata “ in house providing”.
L’in house providing nasce in Abruzzo con il comma 2 dell’articolo 95 della l.r. n.7 del 2003 -Governo Pace-, in conseguenza della sentenza Tekcal ( 1999 ) (Causa C-107/1998 del 18/11/1999) che aveva codificato questo modello organizzativo come alternativa, tuttora valida, all’appalto e alla concessione.
La l.r. n. 9 del 2011 era la traduzione sul piano regionale di quanto previsto nella Parte Terza del decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche, “ Norme in materia ambientale”.
Con l’emanazione della Direttiva 2014/24 UE, che se ne occupava all’articolo 12, il recepimento della problematica in Italia si avvia con l’emanazione del Codice dei contratti pubblici-decreto legislativo n. 50/2016- oggi abrogato e sostituito dal decreto legislativo 36/2023, con il Testo Unico delle Società Pubbliche –TUSP-di cui al decreto legislativo n, 175/2016, per finire con il decreto legislativo 22 dicembre 2022, n. 201 (“Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”, così come integrato dalla l. 11 dicembre 2025 n. 199, “ Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025.
Leggete ora la pagina dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente- ARERA- sulla governance del servizio idrico integrato: “ L’ente di governo dell’ambito, nel rispetto del piano d’ambito e del principio di unicità della gestione, procede alla scelta della forma di gestione tra quelle previste dall’ordinamento europeo, provvedendo conseguentemente all’affidamento del servizio idrico integrato. Il diritto eurounitario ha delineato tre paradigmi organizzativi e gestionali: affidamento mediante gara, partenariato pubblico-privato con gara per la scelta del socio privato (PPP); in house providing”, il tutto in conformità agli articoli 147,149 bis e 172 del decreto legislativo 152/2006.
Provate, ora, ad immaginare quante interpretazioni di opposte scuole di pensiero siano sorte dalla lettura delle norme di rapporto tra gara di evidenza pubblica e in house providing, quanti ricorsi e quante sentenze di TAR, Consiglio di Stato, Corte Costituzionale, Corte di Cassazione e Corte di Giustizia Europea abbiano arricchito la letteratura giurisprudenziale!
Ma vediamo come la politica regionale, pressoché all’unanimità, ha provato a uscire da questo groviglio incentrato soprattutto sul conflitto concorrenza-gara di evidenza pubblica- e in house providing, con la necessaria articolazione di temi.
- La novella dell’articolo 6-bis e la politica che non legge le “ carte”:
“Ai soli fini della gestione del servizio… l’ATUR può essere suddiviso in sub-ambiti territoriali individuati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’ERSI, in un numero non superiore a due…”( nel progetto di legge del Presidente Sospiri i sub-ambiti erano già due).
Cosa significa questo?
Che i consiglieri regionali che hanno votato la legge chiedono all’ERSI di smentire se stessa! Hanno letto questo?
Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo
Due Diligence
Gennaio 2025
Pagina 53: ipotesi di aggregazione-le tre ipotesi di aggregazione (consideriamo solo le prime due ipotesi in quanto è bocciata l’ipotesi di 4 sub-ambiti provinciali):
Ipotesi A-unico gestore regionale (aggrega le sei gestioni esistenti):
- Massima interconnessione regionale
- Massimo utilizzo delle fonti strategiche l
Livello alto delle classi ARERA e performance tecniche elevate
- Standard regionali uniformati
- Ottimizzazione perdite su scala ampia
- Massima capacità di investimento
- Estensione interventi a tutta la regione
- Massime economie di scala
- Governance centralizzata efficiente
- Pianificazione unitaria e sostenibile
- Forte attrattività finanziaria
LIvello di efficienza ottimale
Ipotesi B–due sub-ambiti
– sub-ambito 1 GSA S.p.A + CAM S.pA +RUZZO S.p.A
- sub-ambito 2 ACA S.p.A + SACA S.p.a + SASI S.p.A
- Buona disponibilità idrica e resilienza
- Copertura territoriale efficace
- Livello medio delle classi ARERA e possibile incremento della qualità tecnica
- Miglioramenti mirati possibili
- Coerenza interna ai due poli
- Capacità di investimento non ottimale
- Possibili disallineamenti tra sub-ambiti con miglioramenti strutturali non omogenei
- Effetti ridotti delle politiche di razionalizzazione dei costi
- Maggiore complessità della governance regionale
- Non elevata attrattività finanziaria
Livello di efficienza medio
È illogico dedurre da questa analisi che l’ERSI ha già indicato l’ipotesi del gestore unico come soluzione ottimale della definizione territoriale?
Ma, anche ammessa la possibilità di una revisione, ad es. sulla base di nuovi dati, pensate che finisca così?
All’orizzonte, purtroppo per una politica un po’ “leggera”, si profilano problemi decisamente più pesanti, soprattutto per la presenza di attori finora non considerati. Quali?
Li scoprirete quando, leggendo il comma 8, capirete che, con questa impostazione normativa, l’in house providing rischia di essere pia illusione!
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