Governo Meloni. La madre (presunta) di tutte le grandi riforme: si scrive “premierato”, si legge “staffetta”!

di Angelo Orlando*

Il 15 novembre 2023, mentre la tetragona falange di maggioranza, dopo aver approvato il decreto che istituisce, tra l’altro, la ZES Unica del Mezzogiorno, è impegnata nella discussione del disegno di legge sull’autonomia differenziata e nella sessione di bilancio, il Presidente del Consiglio dei Ministri, l’onorevole Giorgia Meloni, e il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, sen. Alberti Casellati, hanno comunicato alla Presidenza del Senato il Disegno di legge costituzionale: “Modifica degli articoli 59, 88,92 e 94 della Costituzione per l’elezione diretta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il rafforzamento della stabilità del governo e l’abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica”. Nella relazione introduttiva si legge che la proposta di revisione costituzionale ha l’obiettivo “di offrire soluzioni a problematiche ormai risalenti e conclamate della forma di governo italiana, cioè l’instabilità dei Governi, l’eterogeneità e la volatilità delle maggioranze, il “transfughismo parlamentare”, criticità che periodicamente incidono pesantemente non solo sull’assetto istituzionale, ma anche sull’economia e sulla società”. Il lodevole proposito, espresso da un testo la cui formulazione “è ispirata a un criterio “minimale” di modifica della Costituzione vigente”, consentendo, tra l’altro, “di preservare al massimo grado le prerogative del Presidente della Repubblica (!)”, ..”mira anche a consolidare il principio democratico, valorizzando il ruolo del corpo elettorale nella determinazione dell’indirizzo politico della Nazione, attraverso l’elezione diretta del Presidente del Consiglio”.
Nell’analisi tecnico-normativa (ATN), al punto 4 si dice: “Il modello di forma di Governo previsto nel disegno di legge è in armonia con i principi costituzionali di democrazia, rappresentatività, separazione dei poteri e con il rispetto delle prerogative degli organi costituzionali”(!). Considerando poi che il progetto di legge investe anche il problema della revisione della legislazione elettorale di Camera e Senato -all’Art.3 del disegno di legge (Modifica dell’articolo 92 della Costituzione) si dice: “il Presidente del Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni… La legge disciplina il sistema elettorale delle camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità in modo che è un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55% dei seggi… Alle liste e ai candidati collegati al Presidente del Consiglio dei Ministri”-, proprio a proposito di legge elettorale, al punto 9, si osserva: “Risultano orientamenti della Corte Costituzionale con riferimento al tema del premio di maggioranza (sentenze nn. 1/2014 e 35/2017) che si riferiscono a legislazione ordinaria e non possono essere automaticamente estesi alla valutazione di legittimità di norme di rango costituzionale”. Passiamo ora alle “perle” del rivoluzionario progetto che dovrebbe assicurare stabilità ai governi (ma la migliore garanzia di stabilità non è, forse, la “capacità” politica?): Articolo 4 ( Modifiche all’articolo 94 della Costituzione) 1. All’articolo 94 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: a) il terzo comma è sostituito dal seguente: “ Entro 10 giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenere la fiducia.Nel caso in cui non sia approvata la mozione di fiducia al Governo presieduto dal Presidente eletto, il Presidente della Repubblica rinnova l’incarico al Presidente eletto di formare il governo. Qualora anche in quest’ultimo caso il Governo non ottenga la fiducia delle Camere, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere” ( In virtù del disposto dell’articolo 2 del Disegno di legge costituzionale- modifica dell’articolo 88 Cost.- il Presidente della Repubblica non può sciogliere più una sola Camera). Nota: Nella relazione introduttiva è scritto che il Presidente del Consiglio viene eletto nella Camera per la quale si è candidato: “ciò implica che questi, così, sia necessariamente un parlamentare, sottoposto al voto popolare, e non un soggetto “esterno” al circuito del suffragio elettorale”. Posto quindi che non sarebbe possibile più un governo “tecnico”, qualcuno potrebbe spiegare qual è l’elemento “interno” che dovrebbe portare all’approvazione della mozione di fiducia in seconda istanza? Pentimento, resipiscenza o cos’altro all’interno della “granitica coalizione”? Qual è il ruolo, in questo caso, della volontà popolare? Procediamo con il testo: b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: “ In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio eletto, il Presidente della Repubblica può conferire l’incarico di formare il Governo al Presidente del Consiglio dimissionario o un altro parlamentare che è stato candidato in collegamento al Presidente eletto… Qualora il governo così nominato non ottenga la fiducia e negli altri casi di cessazione della carica del Presidente del Consiglio subentrante, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere”. Lasciando ai politici, ai costituzionalisti e agli opinionisti il dibattito su premierato, cancellierato in tutte le sue salse, “sindaco di Italia”….., osserviamo, preliminarmente, le basi ideologiche, culturali e storiche di questo “rivoluzionario” e generoso tentativo di riforma, meglio, di riforma “finale”. Certamente, il Presidente del Consiglio e il Ministro per le riforme hanno considerato che, ormai, la Costituzione della Repubblica italiana sembrerebbe aver gli stessi tratti dell’ambizioso programma filosofico di Platone, con la sua “Repubblica” e con la figura del filosofo al potere.
Tuttavia, come Platone aveva potuto e dovuto prendere atto che la sua utopia era troppo distante dalla realtà e destinata al fallimento, arrivando così nel dialogo “Le leggi” alla teorizzazione della necessità della “corda d’oro delle leggi” dopo aver analizzato nei suoi dialoghi, soprattutto nel “Politico” i caratteri del leader, così, dopo aver verificato tutti gli stravolgimenti e le violazioni, con il loro nefasti effetti sul piano economico sociale, operati dalla classe politica sul testo dei Costituenti, Presidente e Ministro hanno deciso di operare una svolta decisiva. Hanno osservato, nella annosa frequentazione della politica a tutti livelli, ad esempio, che il “transfughismo parlamentare” non è scandaloso se il flusso è unidirezionale e si passa soltanto dalla minoranza alla maggioranza. Hanno anche valutato che il mondo politico italiano è sostanzialmente divisibile, pur con le diverse sfumature e frammentazioni, in due grandi blocchi, in genere costituiti entrambi da due grandi partiti o movimenti che possono, per la volatilità elettorale, scambiarsi il posto in gerarchia. Sovviene a questo punto lo schema dell’Impero Romano ai tempi della sua decadenza.-un po’ come accade oggi all’Italia, con l’aggravante dell’ipotesi di autonomia differenziata-con la “tetrarchia” costruita dall’Imperatore Diocleziano.
Destra e Sinistra ( absit iniuria verbis!), quindi, come, con assoluta libertà di identificazione, Impero romano d’Oriente e Impero romano d’Occidente e i leader dei maggiori partiti come “ Augusti”, i secondi in graduatoria come “Cesari”. Addirittura, qualche profondo cultore del diritto ha rintracciato il presupposto giurisprudenziale di questa impostazione nel 306 d.C., quando Costanzo Cloro, “Augusto” d’Occidente, muore in Britannia e Flavio Valerio Severo, “ Cesare” d’Occidente diventa “ Augusto”! Ma, come nell’antico impero la “staffetta” non sempre ha funzionato , così in Italia questo meccanismo, non ancora definito giuridicamente, non ha avuto molto successo. Partendo da Bettino Craxi e Ciriaco de Mita negli anni ’80, attraversando il quinquennio che va da Romano Prodi fino a Giuliano Amato, 1996-2001, fino a una favoleggiata staffetta Salvini-Di Maio nel 2018( pur in presenza del “ Contratto per il Governo del cambiamento”!), la storia insegna che gli accordi secondo il vecchio stile non sono stati mai vincolanti. Quale potrebbe essere, dunque, una soluzione ottimale, in grado di “ammortizzare” il sempre possibile rovesciamento dei rapporti di forza tra partiti all’interno della stessa coalizione, in virtù della dinamicità e della volatilità del voto? Semplice, la “costituzionalizzazione” della “staffetta”, con buona pace, però, del ruolo del Presidente della Repubblica. Perché questo? Perché, se si legge bene il comma “aggiunto in fine”, il “può procedere” va a letto come “può solo procedere, anzi “ deve””! Norma anti-ribaltone “esterno”? Possibilità-impossibilità di ribaltone interno? Tot capita, tot sententiae, tanti lettori, altrettanti interpreti del testo. Buttandola, poi, in letteratura, qualcuno potrebbe pensare ai leader delle due coalizioni come le “figure del doppio”, mutatis mutandis, nei romanzi “Il ritratto di Dorian Gray” di Oscar Wilde,  Lo strano caso del dottor Jekyll e Mr. Hyde” di R.L.Stevenson ,“ Il visconte dimezzato” di Italo Calvino. Qualcun altro, addirittura, potrebbe tornare alla definizione dei ruoli nel teatro antico, fin dal 530 a.C, quando questi erano identificati da “ prosopon, mascha, persona…tra Grecia e Roma”, la maschera, inventata da Tespi, con il suo carro, e trasferibile da un attore all’altro per esprimere emozioni o personaggi diversi. Lettura, però, questa, da condannare con forza e sdegno perché, evidentemente, si ipotizzerebbe, maldestramente e malignamente, che nella terza Repubblica ispirata e annunciata dalla “madre delle grandi riforme” possa esserci ancora spazio per qualcosa che ricordi quello che una volta si chiamava” teatrino della politica”! E allora? Amen

*Insegnante, viene eletto al Senato della Repubblica nel 1994 nelle file di Rifondazione Comunista e per la XII legislatura fa parte della Commissione Finanze e Tesoro e di quella Agricoltura. Successivamente è per due mandati consigliere regionale in Abruzzo sempre per il PRC.

Di Redazione Notizie D'Abruzzo

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