di Angelo Orlando*
Nella legge di bilancio 2023, la 197/2022, ecco come, al comma 791 dell’art. 1, inizia il processo di attuazione dell’autonomia: “791. Ai fini della completa attuazione dell’articolo 116, terzo comma della Costituzione e del pieno
superamento dei divari territoriali…”.
Come si realizza, al di là delle roboanti e obbligate dichiarazioni di principio, il “pieno superamento dei divari territoriali”? Semplicemente acuendolo, distinguendo, senza cognizione di basi economico-finanziarie, tra materie LEP e materie non LEP! Ecco come si snoda il disegno.
La storia, il dramma, comincia con una Cabina di regia (comma 792) la cui
presidenza è- sarebbe- del Presidente del Consiglio dei Ministri, in linea di diritto,
ma, di fatto la delega, graziosamente, la attribuisce al ministro Calderoli.
793.“ La Cabina di regia…. entro sei mesi….:
b) effettua con il supporto delle amministrazioni competenti per materia, una
ricognizione della normativa statale delle funzioni esercitate dallo Stato e dalle
regioni a statuto ordinario in ognuna delle materie di cui…;
b) effettua, con il supporto delle amministrazioni competenti per materia, una
ricognizione della spesa storica, a carattere permanente dell’ultimo triennio,
sostenuta dallo Stato in ciascuna regione per l’insieme delle materie…, per
ciascuna materia e per ciascuna funzione esercitata dallo Stato;
c) individua, con il supporto delle amministrazioni competenti per materia le
materie o gli ambiti di materie che sono riferibili ai LEP, sulla base dell’ipotesi
tecniche formulate dalla Commissione tecnica per fabbisogni standard,
d)………”.
Ora, il Ministro è politico troppo accorto per non rendersi conto che non solo il
termine perentorio non è praticabile (infatti, con il decreto 1000 proroghe, i “sei
mesi” scompariranno), ma anche il supporto “delle amministrazioni competenti”
per le ricognizioni è semplice utopia.
Così, il 23 marzo 2023, con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
nasce il CLEP, il comitato presieduto dal professor Cassese al quale sono
sostanzialmente attribuiti i compiti delle “amministrazioni competenti”, anche se
non è ancora chiaro il ruolo delle ipotesi tecniche della Commissione tecnica per
per i fabbisogni standard, visto che dopo sei anni dalla nascita di questo
strumento ( leggasi l’audizione del professor Zanardi del maggio 2022, all’epoca
presidente di questa commissione) per quanto riguarda le RSO, nonostante cambi
di metodologie e ricerche sembri più approfondite, non si erano ancora ottenuti
risultati probanti.
Il 28 luglio 2023, mentre la Commissione affari costituzionali del Senato è ancora
alla ricerca di indirizzi, il professor Cassese invia al ministro una lettera con il
quadro sinottico delle materie LEP.
In questo quadro sinottico sono considerate materie non LEP: relazioni
internazionali e con l’Unione Europea, commercio con l’estero, previdenza
complementare e integrativa, protezione civile, coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario, casse rurali, casse di risparmio e aziende di
credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere
regionale, professioni.
Nella premessa al quadro, correttamente, il professor Cassese dichiara che questa
ricognizione è riferita soltanto alla lettera b) dei compiti affidati al comitato,
escludendo, quindi, la presenza della ricognizione delle spese di cui alla lettera c)
del comma 793 della l. 197/2022!
Addentriamoci, ora, nelle 2.727 pagine dell’iter del provvedimento in Senato.
Il testo originario dell’art.3 del ddl Calderoli ( Determinazione dei LEP ai fini
dell’attuazione all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione) al comma 1
recitava:
“ 1. Ai fini dell’attuazione… i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ( LEP) e i
relativi costi e fabbisogni standard sono determinati con uno o più decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri secondo le disposizioni… nelle materie o negli
ambiti di materie indicati con legge”.
Nella seduta della Commissione affari costituzionali, n. 100 del 3 agosto 2023
l’articolo è così riformulato- dal Presidente FDI), mantenendo invariata la rubrica
( emendamento 3.5 ( testo 2):
1. Ai fini dell’attuazione dell’articolo… per l’individuazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale (di seguito, LEP ) il Governo è delegato ad adottare entro 25
mesi dalla data in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi, sulla
base dei principi e criteri…” ( cancellando, cos’, i dP.C.M.)!
………….
“3. Con legge sono altresì indicate le materie e gli ambiti di materie che risultano
riferibili ai livelli essenziali…”.
Che cosa è stato miracolosamente soppresso?
Il riferimento ai relativi costi e fabbisogni standard!
L’effetto? ECCOLO!
Nella seduta del 5 settembre 2023 viene presentato il subemendamento 3.5(testo
2) /27 – approvato il 27- che sostituisce il comma 3 con l’indicazione delle materie
riferibili ai LEP , le stesse del quadro sinottico del Clep del 28/07/2023, senza
ricognizione di spesa e, quindi, “… i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali che devono essere garantiti sul territorio nazionale (LEP) sono
determinati nelle seguenti materie o ambiti di materie:
– Organizzazione la giustizia di pace ( scompare con elemento soppressivo in
aula);
– Norme generali sull’istruzione;
– Tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei Beni Culturali;
– Tutela e sicurezza del lavoro;
– Istruzione;
– Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori
produttivi;
– Tutela della salute;
– Alimentazione;
– Ordinamento sportivo;
– Governo del territorio;
– Porti e aeroporti civili;
– Grandi reti di trasporto e navigazione;
– Ordinamento della comunicazione;
– Produzione trasporto e distribuzione nazionale dell’energia;
Valorizzazione dei Beni Culturali ambientali e promozione organizzazione di attività
culturali.”.
Legittima questa divisione di materie in palese contrasto con le lettere b) e c) della
del comma 793 della l 197/2022, senza, cioè, ricognizione della spesa storica e
senza le ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni
standard?
Già la Commissione bilancio del Senato della Repubblica aveva affermato che non
era possibile una valutazione ex ante di questo provvedimento in rapporto agli
effetti sulle regioni con minore capacità fiscale per abitante.
Ma chi affossa definitivamente questa procedura indicando l’assenza di una
valutazione economico-finanziaria delle scelte ?
È la stessa Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, la
professoressa Elena D’Orlando!
Leggete cosa c’è scritto nella sua “ Audizione sullo stato di attuazione e sulle
prospettive del federalismo fiscale-8 maggio 2024-davanti alla Commissione
parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale (perché non anche davanti
alla Commissione Affari costituzionali?).
A pagina 9 è scritto testualmente:
“ Quanto ai nuovi compiti connessi al c.d. regionalismo differenziato, la CTFS è in
attesa di ricevere la ricognizione dei dati relativi alla spesa statale nelle Regioni
riguardante agli ambiti materiali da considerare e riferita le funzioni individuate, con
riferimento agli elementi e criteri per l’eventuale determinazione del servizio, da
parte del Comitato scientifico tecnico scientifico con funzioni istruttorie per
l’individuazione dei LEP, istituito con d.P.C.M.23 marzo 2023”!
Chiaro, adesso, perché bisognava, a tutti i costi, eliminare all’art. 3 ogni riferimento
a costi e fabbisogni standard?
Sono possibili scelte decisive per il futuro dell’Italia senza numeri?
Per completezza di informazione sui livelli di consapevolezza dei Senatori a
proposito dei documenti del CLEP, quando tutto era stato già votato:
Resoconto della seduta n. 132 del 14/11/2003 della Commissione Affari
costituzionali : “…… Il PRESIDENTE sottolinea che non vi sono certezze sulla data
in cui il documento del CLEP potrà essere acquisito.
Il ministro Calderoli precisa di aver ricevuto solo ieri sera il documento in bozza.
Non appena la relazione avrà una versione definitiva, sarà sottoposta alla Cabina
di regia per l’invio successivo alle Camere. Sottolinea, in ogni caso, che il
procedimento per la definizione dei LEP affianca(?) il provvedimento in esame,
restandone però distinto e separato”.
Ancora, nella rubrica dell’articolo 3, “ Determinazione…”, la premessa “ Delega al
governo per la……”sarà inserita solo nella seduta del 21 novembre.
Nella legge 26 giugno 2024,n.86, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie
Generale, n. 150 del 28-6-2024 all’articolo 3 leggiamo, conseguentemente
all’emendamento approvato, che il governo è delegato ad adottare decreti
legislativi.
Ora a pagina 9- Note all’Articolo 3, leggete una nuova formulazione del comma
795:
“ Entro il 31 dicembre 2024- non più i sei mesi del 2022-, la Cabina di regia
predispone uno o più schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP e i correlati costi e fabbisogni
standard nelle materie di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione”.
È possibile trovare a pagina 2 i decreti legislativi e a pagina 9 ancora i DPCM?
Domanda, forse impertinente, di un velleitario aspirante pre-costituzionalista di
campagna, domanda da allegare alle altre presenti in questa ricostruzione, sempre
in attesa di smentita, ma qualcuno, come ha aggiornato il comma 795 con le date
del decreto milleproroghe, non avrebbe dovuto coordinare i 2 testi?
La Camera dei Deputati? Silenzio-assenso?
Non vi pare che la legge sull’autonomia, più che un allegato, sia uno “slegato”?
*Insegnante, viene eletto al Senato della Repubblica nel 1994 nelle file di Rifondazione Comunista e per la XII legislatura fa parte della Commissione Finanze e Tesoro e di quella Agricoltura. Successivamente è per due mandati consigliere regionale in Abruzzo sempre per il PRC.