L’autonomia differenziata e “quel pasticciaccio brutto di Palazzo Montecitorio”

di Angelo Orlando*

Una premessa obbligata per illustrare le modalità di svolgimento dell’iter dell’A.C. 1665, il Ddl Calderoli: la Commissione Parlamentare per le questioni regionali è stata convocata per il 17 aprile 2024 per l’esame e l’espressione del parere alla I Commissione. Intanto é scaduto il 16 il termine per la presentazione degli emendamenti. Prassi ortodossa?

Andiamo avanti.

“La prevalenza del principio di autonomia su quello di solidarietà rischia di consolidare la frattura già esistente nel paese e di esasperare la differenziazione dei livelli delle prestazioni sul territorio.

A ciò si affianca la delegittimazione del Parlamento, che è già in atto e si aggrava”(Giovanni Maria Flick, Presidente emerito della Corte Costituzionale. Testo per l’audizione del 10/4/2024 presso la Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati)”.

“L’approvazione dell’autonomia differenziata “non dipende da me, lungi dal Governo mettere pressione al Parlamento”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al margine della sua visita al Vinitaly. ”Io so-ha proseguito- che sicuramente i gruppi parlamentari, in questo caso della maggioranza, hanno fatto del loro meglio per terminare il lavoro della commissione, che dovrebbe portare all’approvazione il 29 aprile.

Dopodiché, dipende dall’andamento dei lavori parlamentari, da quanta opposizione verrà fatta. Sono fiduciosa, non è questione di un giorno in più o in meno. Abbiamo dimostrato che il provvedimento sta andando avanti (Ansa, Verona 15 aprile 2024)”.

Ma, il Parlamento di cui parlano il Presidente emerito della Corte Costituzionale e la premier Giorgia Meloni è lo stesso?

Sembrerebbe proprio di no! Vediamo perché.

Dall’approvazione in Consiglio dei Ministri del disegno di legge Calderoli sull’autonomia differenziata nel febbraio 2023 fino all’approvazione del testo, emendato, in Senato sono passati più di 10 mesi.

In questo lasso di tempo, l’Ufficio Parlamentare di Bilancio – tanto martoriato quanto inascoltato reiteratamente-, la Banca d’Italia e i Servizi studi di Camera e Senato, tacendo delle migliaia di pagine- lette da qualche eroico deputato?-di costituzionalisti ed economisti , hanno cercato, invano, di spiegare che quel testo presentava e presenta molti rischi reali per la tenuta sociale, economica e finanziaria dell’Italia.

Tuttavia, la granitica task force del ministro Calderoli, con il supporto di tanta parte dell’intellighenzia autonomista, dalla Professoressa Elena D’Orlando, novella Presidente del Comitato tecnico per i fabbisogni standard -CTFS- a cui nessun parlamentare pare abbia mai chiesto quale fosse lo stato di avanzamento dei suoi lavori, al professor Andrea Giovanardi, storico ideologo del residuo fiscale, fino al professor Cassese, illuminata figura alla guida del Comitato per la definizione dei livelli essenziali di prestazioni, ha gagliardamente resistito ad ogni critica.

Così, dopo l’approvazione in Senato, alla fine del gennaio 2024 il testo è stato immediatamente trasmesso alla Camera dei Deputati e affidato alle sagge cure del Presidente della Commissione Affari costituzionali, l’abruzzese on. Nazario Pagano,

Il mirifico presidente, autentico “conducator”, ha stabilito un calendario dei lavori perfettamente in linea con i desiderata del Ministro Calderoli.

Così, in meno di due settimane, la Commissione dovrà approvare il testo da portare in discussione in aula il 29 aprile, giusto in tempo per consentire alla Premier e al Ministro Calderoli di fare campagna elettorale, dimostrando agli elettori di riferimento che il Governo è in grado di realizzare il suo programma- poco importa se questo crea problemi nel medio e lungo periodo-!

Sarebbe opportuno, a questo punto, che qualcuno spiegasse, in primis ai partiti di opposizione e successivamente agli elettori, che nel momento in cui dovesse arrivare in aula un testo che non ha subito nessun emendamento rispetto al testo approvato dal Senato, si scatenerebbe, allora, oltre alla possibilità di farlo approvare in qualsiasi momento con un voto di fiducia, un processo decisamente devastante per l’unità della Repubblica.

Ecco ora la prova che il sonno della “politica” non può generare altro che catastrofi.

Leggete queste osservazioni al testo in discussione, osservazioni di soggetti non coinvolti nel gioco delle parti e dell’assenza della politica.

A). “ Il comma 3 dell’art. del Ddl Calderoli attualmente in discussione alla Camera nel testo approvato dal Senato nel gennaio del 2024 ha escluso la necessità di procedere alla determinazione dei livelli essenziali di prestazioni di queste materie: rapporti internazionali e con l’Unione Europea, commercio con l’estero, Professioni, Protezione civile, previdenza complementare e integrativa, coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, casse di risparmio.… , enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, senza chiarire se ci sia stata una valutazione relativa alla mancanza di necessità di procedere alla determinazione di questi livelli.

….” La definizione dei LEP non implica tuttavia che le prestazioni individuate come essenziali siano adeguatamente finanziate ed effettivamente erogate su tutto il territorio nazionale. Data la clausola di invarianza della spesa, la convergenza a un livello uniforme di servizi può avvenire solo attraverso una rimodulazione della spesa statale a favore delle Regioni in cui l’offerta di prestazioni è inferiore ai LEP.… È inoltre necessaria una riflessione su quali dimensioni, tra quelle non oggetto dei LEP, ma strumentali ed intrinsecamente legate ad essi, si devono preservare come uniformi nel territorio.

La rilevanza di tale questione emerge se si esaminano le funzioni richieste dalle Regioni che hanno già sottoscritto accordi preliminari. In ambito sanitario, ad esempio, le richieste riguardano il riconoscimento di maggiore autonomia in materia di gestione e retribuzione del personale, regolamentazione dell’attività libero-professionale, accesso alla scuola di specializzazione (compresa la stipula di specifiche tipologie contrattuali), politiche tariffarie, valutazione di equivalenza terapeutica dei farmaci, istituzione e gestione di fondi sanitari integrativi.

Il rapporto conclusivo del Comitato tecnico scientifico identifica i LEP relativi alla sanità con i livelli essenziali di assistenza (LEA) già di competenza regionale, lasciando aperta la possibilità di differenziare lungo le dimensioni appena citate.Ciò rischierebbe di accentuare i divari territoriali, rendendo più arduo rendere disponibili i LEP nelle Regioni con redditi meno elevati e più facile nelle altre” ( Memoria della Banca d’Italia depositata il 27 marzo 2024 alla Commissione Affari costituzionali della Camera).

A questo proposito, confrontate i dati burocratici del Nuovo Sistema di Garanzia per la valutazione dei livelli essenziali di assistenza ( LEA), soprattutto per quanto riguarda la prevenzione collettiva, e chiedete ai politici abruzzesi se questo scenario è compatibile con i diritti di chi li ha votati e non solo!

B) L’articolo 9 e le Clausole finanziarie:

“Il comma 2 (dell’articolo 9- Clausole finanziarie) dispone che, fermo restando quanto previsto dall’articolo 4…, il finanziamento dei LEP sulla base dei relativi costi e fabbisogni standard è attuato nel rispetto dell’articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge 196/2009) e degli equilibri di bilancio.

Si valuti l’opportunità di specificare il comma dell’articolo 17 della legge di contabilità e fin finanza pubblica a cui si fa riferimento.… E’ comunque garantita la perequazione per i territori con minore capacità fiscale per abitante” (Dossier del Servizio studi del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati-seconda sollecitazione dopo quella offerta prima della votazione in Senato-pagina 58).

Ora , visto che l’articolo 17 della legge 196/2009 ( Copertura finanziaria delle leggi) al primo comma recita: “In attuazione dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente… una specifica clausola di salvaguardia…”, a parte i dubbi sulla neutralità della spesa e sulla invarianza finanziaria, visto che questo articolo comprende ben 14 commi esplicativi, sarebbe opportuno chiedere alla Commissione Bilancio della Camera dei Deputati e, poi, al presidente Pagano notizie sulla esistenza di siffatta clausola e a quale di questi 14 commi si faccia riferimento.

C) Durante la campagna per le elezioni europee i Presidenti della Lombardia e del Veneto, Fontana e Zaia, esibiranno il brillante risultato della possibilità di intervenire immediatamente su quelle materie che, graziosamente, i parlamentari della maggioranza hanno escluso dalla necessità di definizione dei livelli essenziali di prestazioni, senza preoccuparsi di motivare una scelta addirittura in contrasto con il percorso previsto dai commi 791-801 della 197/2023( leggete, a proposito, la pag.29 del Dossier e vedrete che “ lex posterior derogat priori” , la legge successiva cambia la precedente. Allegria!!!!)!

Se qualcuno pensa che questo testo, che consente di ulteriormente squilibrare un assetto economico-finanziario dello Stato decisamente precario -nella nota congiunturale di aprile 2024, l’Ufficio parlamentare di Bilancio sostiene che, a proposito delle previsioni del Governo,” nel medio termine rimangono elevati i rischi al ribasso per instabilità del contesto internazionale”- , non determini esiti assolutamente imprevedibili, oltretutto, in spregio alla regola della necessità di una programmazione economica anticiclica riaffermata dall’Unione Europea, legga questa considerazione di un altro Presidente emerito della Corte Costituzionale il professor Ugo De Siervo:

“… Infine, come quarto e l’ultimo rilievo, si può notare che il testo del disegno di legge approvato dal Senato si caratterizza per una diffusa oscurità di parte della sua disciplina, nella quale si fa anche rinvio, perlopiù generico, ad una pluralità di fonti eterogenee non collocate in precisi reciproci rapporti.… Fra i vari esempi possibili ci si limita qui a segnalare (…) quanto di particolarmente oscuro ed incomprensibile è contenuto nel secondo comma dell’articolo 10 del testo approvato dal Senato (dove si legge “ In attuazione dell’art. 119, terzo comma, della Costituzione, trova comunque applicazione l’art. 15 del decreto legislativo 6 maggio 2011 n. 68 in conformità delle disposizioni di cui all’articolo 2 della legge 9 agosto 2023, n. 111, e nel quadro dell’attuazione della Milestone del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza relativa alla Riforma nel quadro fiscale subnazionale (Missione1, Componente 1, Riforma 1.14)”.

E’ infatti necessario (più che opportuno), tenere in attenta considerazione la giurisprudenza costituzionale, che ancora molto di recente (sentenza 110/2023, specie al punto 4 del “ Considerato in giudizio”) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale per violazione del principio di ragionevolezza delle leggi “ oscure” o “incomprensibili” (Testo per la riunione del 10 aprile 2024 della Commissione Affari costituzionali della Camera).

Vuoi vedere, alla fine, che l’acronimo FI-una volta FORZA ITALIA- ha subito una mutazione semantica e si legge FORZA ITALIE!

*Insegnante, viene eletto al Senato della Repubblica nel 1994 nelle file di Rifondazione Comunista e per la XII legislatura fa parte della Commissione Finanze e Tesoro e di quella Agricoltura. Successivamente è per due mandati consigliere regionale in Abruzzo sempre per il PRC.

Di Redazione Notizie D'Abruzzo

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