Autonomia differenziata: il “metodo” del Ministro e la -insufficiente-?-vigilanza dell’opposizione!

di Angelo Orlando*

Il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, il senatore Roberto Calderoli, è politico troppo aduso alla costruzione di percorsi legislativi quantomeno “impervi” (basti ricordare il mitico “”Porcellum”!) per non ipotizzare scenari complessi.

Gli oltre trent’anni di permanenza nel Parlamento italiano hanno completato il suo indubbio bagaglio di acribia, arricchendo la sua vocazione politica con l’assidua frequentazione della Ratio Studiorum di Ignazio di Loyola sommata all’altrettanto assidua frequentazione di Bisanzio.

Subito dopo il suo giuramento come Ministro, ha, immediatamente, cercato di rassicurare l’opposizione e le Istituzioni del Mezzogiorno d’Italia, ma, nello stesso tempo, ha fatto viaggiare, dalle Alpi alla laguna veneta, bozze di un disegno di legge per sondare gli umori del suo mondo, solleticando curiosità e sollecitando reazioni.

Il Ministro, da politico accorto, era già consapevole dall’inizio, come testimoniato dall’articolo 3 delle 2 bozze “esplorative” del 2 e dell’8 novembre 2022, che l’ostacolo principale da superare era l’annoso problema della definizione dei livelli essenziali di prestazioni, i mai costruiti LEP.

Era altrettanto consapevole che già la definizione di “essenziali” è semanticamente ambigua, rimandando, strumentalmente, a “minimi”, “sufficienti”, adeguati”, non dimenticando, inoltre, che, nella funzione dei diritti, in primis quello alla salute, andrebbe preso in considerazione anche il concetto di “uniformi”.

Perciò, dopo i sondaggi per verificare le reazioni, primo atto della sua strategia, ha costruito il suo grimaldello.

Il nuovo Parlamento, quello ispirato dal Quaderno del Centro Studi Confindustria del 2007 e dalla pubblicazione “ Il costo della rappresentanza politica” di Confcommercio nel 2011, con il regalo, da risparmio contabilizzato, di un caffè annuo agli italiani, subito dopo le elezioni, per la consapevolezza del notevole ritardo nell’approvazione degli strumenti di programmazione della legge di bilancio 2023, teso nello sforzo di evitare lo spettro dell’esercizio provvisorio, era il contesto ideale per costruire la leva ottimale per la realizzazione dell’autonomia differenziata.

Così, dopo la raffinata strategia diversiva, ecco il grimaldello. Questa leva ha una sua prima formulazione, apparentemente neutra,

nell’articolo 143 (Determinazione dei LEP ai fini dell’attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione) dell’originario disegno di legge di bilancio 2023.

Nel primo dei tanti dossier – letti?-forniti ai Parlamentari dai Servizi studi di Camera e Senato si ha una puntuale definizione dei fini e dei mezzi necessari per la concretizzazione di questo compito.

Si introduce una Cabina di regia, si fissano tempistiche e procedure con l’interazione tra le amministrazioni competenti nelle materie coinvolte e la Commissione tecnica per i fabbisogni standard, si indicano le altre strutture di supporto, si affaccia, alla fine, l’ipotesi di un Commissario che, trascorsi senza esito 12 mesi dall’avvio del processo, alla fine, entro 30 giorni formula le indicazioni sulla base delle quali il Ministro propone al Presidente del Consiglio l’adozione di uno o più schemi di decreto.

Un comma, probabilmente decisivo per la connotazione politica del rapporto tra livelli istituzionali, è, certamente, il comma 8, comma che: “prevede che la Cabina di regia e il Commissario si avvalgano del Nucleo PNRR Stato- Regioni… con funzioni di segreteria tecnica…”, segreteria alla quale partecipano tecnici del MEF e di tutte le amministrazioni competenti per le materie di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, assieme ai tecnici della Conferenza delle Regioni delle Province autonome, dell’UPI e dell’ANCI, con la più larga rappresentanza , perché “quod omnes tangit, ab omnibus debet adprobari- quello che tocca tutti deve, non “ dovrebbe ”, essere approvato da tutti!

Ma, il 22 dicembre 2022, tra Aula e V Commissione, nasce un nuovo testo e nel nuovo testo “in cauda venenum”!

Il comma 8 dell’originario articolo 143 diventa il comma 799 dell’articolo 1 della legge 197/2022: “Presso il Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituita una segreteria tecnica, della quale si avvalgono la Cabina di regia, di cui al comma 792, e, se nominato, il Commissario di cui al comma 797”.

Scorrendo tutto l’articolato, non sembrerebbe uno stravolgimento sostanziale, anche perché, dopo la descrizione della dotazione organica di questa segreteria tecnica (comma 800), al comma 801 si dice che partecipano anche, oltre ai rappresentanti delle amministrazioni competenti, un rappresentante-tecnico- per la Conferenza delle regioni… uno dell’UPI e uno dell’ANCI.

Così, però, è cancellato l’elemento decisivo indicato nel comma 8 dell’originario articolo 143!

Perché eliminare il Nucleo PNRR Stato-Regioni, sperimentato nell’analisi e nell’elaborazione degli indirizzi per l’attuazione delle missioni del Piano?

Ora, per una materia tanto complessa si possono tranquillamente cancellare anche le centinaia e centinaia di pagine della Commissione Parlamentare per il federalismo fiscale, della Commissione Paritetica- COPAFF, le decine e decine di documenti, gli oltre 98 verbali, le comunicazioni dell’erede, la Commissione tecnica per i fabbisogni standard – CTFS-, le elaborazioni del Sose, la documentazione dell’Istat, le migliaia di pagine di costituzionalisti sui livelli essenziali di prestazioni, per affidare tutto ad una struttura essenzialmente tecnica, addirittura a disposizione, eventualmente, ma non troppo, di un altro, anche se eclettico e sperimentato, tecnico come un Commissario?

Il tutto si chiude affidandosi alla “tecnica” in materie vitali per la tenuta del tessuto sociale?

Non basta l’esempio dei Livelli essenziali- sempre e comunque!- di assistenza, i LEA, per i quali, a distanza di anni, è stato necessario approntare un più efficace strumento di valutazione, il Nuovo Sistema di Garanzia ?

Si chiude così una lunga storia cominciata con la legge 5 maggio 2009, n. 42?

Ora, quando apparirà la forma definitiva del disegno di legge approvato entusiasticamente in bozza dal Consiglio dei Ministri, visto che anche il testo definitivo dell’articolo 3 (Determinazione dei LEP…) sancirà che tutto si svolgerà “secondo le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 791 801, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nelle materie o ambiti di materie indicati con legge” , quale correttivo si potrà apportare?

Non sarebbe stato preferibile evitare gli scontri dialettici attuali con una più attenta vigilanza in sede di redazione della legge di bilancio?

La potestà legislativa può essere sostituita dall’esibizione di muscoli nelle aule parlamentari?

( Continua..)

*Insegnante, viene eletto al Senato della Repubblica nel 1994 nelle file di Rifondazione Comunista e per la XII legislatura fa parte della Commissione Finanze e Tesoro e di quella Agricoltura. Successivamente è per due mandati consigliere regionale in Abruzzo sempre per il PRC.

Di Redazione Notizie D'Abruzzo

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