di Angelo Orlando
Il 12 giugno 2026 la Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo della Corte dei Conti delibera di approvare la relazione concernente “Indagine di controllo sulla gestione delle risorse idriche della regione Abruzzo”.
Dopo la narrazione del percorso conoscitivo, ecco alcuni punti della premessa:
“………La rete idrica italiana risulta tuttora caratterizzata da significative inefficienze e da infrastrutture ormai obsolete. In Abruzzo, in modo particolare, oltre la metà dell’acqua potabile immessa nelle reti viene dispersa lungo il percorso di distribuzione: con una percentuale media di dispersione pari al 62,5%, la Regione si colloca, in termini negativi, al secondo posto in Italia dopo la Basilicata (65,5%). A livello provinciale, Chieti occupa il secondo posto della classifica nazionale secondo i dati Istat… Risulta infatti difficile attendersi elevati livelli di efficienza da una rete civile nella quale circa il 60% dell’infrastrutture risale ad almeno trent’anni fa. Di tale quota, inoltre, il 25% avrebbe superato i settant’anni di vita e, in diversi territori, sarebbero ancora presenti condotte risalenti al periodo post-unitario. Da ciò deriva l’importanza di esercitare un controllo costante sull’attività di gestione del Servizio Idrico Integrato, che miri a verificare:” i)a tutela dell’interesse pubblico; ii) la qualità del servizio erogato; iii)il corretto utilizzo delle risorse finanziarie ricevute; iv) la protezione dei diritti dei cittadini”.
Nelle 264 pagine della relazione vengono analiticamente osservati tutti i dati relativi alle sei gestioni presenti in Abruzzo, ma soffermiamoci adesso sulle Conclusioni:
“Contabilizzazione reti… Anche qui appare evidente la necessità di procedere, prima dell’avvio della riforma, ad una uniforme corretta contabilizzazione delle reti, evitando l’insorgere di possibili contenziosi.
Qualità contrattuale qualità tecnica dei servizi L’indagine istruttoria condotta ha fatto emergere molti obiettivi non raggiunti, segnale di una gestione non orientata al risultato.
Dispersione idrica e investimenti Una delle maggiori criticità rilevate riguarda la dispersione dell’acqua anche a causa della vetustà delle reti degli scarsi investimenti effettuati negli anni. In particolare, è emerso che tre delle sei società di gestione si trovano nella classe “E”, ovvero la peggiore e nessuna si colloca nelle prime due classi di merito (Classi di merito secondo ARERA: A= ottima, B=buona C=discreta, D=insufficiente, E=scarsa)…….. l’istruttoria ha fatto emergere criticità nella conclusione degli interventi rispetto ai tempi progettuali a causa di problematiche in fase di esecuzione delle opere. A valle di più di circa 146 milioni di euro di investimenti attesi, il tasso di effettiva realizzazione risulta inferiore al 50%… In particolare, per quanto concerne il PNRR, a fronte di finanziamenti pari a 164.129.447,36 milioni di euro, sono stati effettivamente spesi 82.817.474,42 milioni di euro e rendicontati 47.554.871,76 milioni di euro)……
Nell’ultimo paragrafo della relazione,La riforma del sistema idrico abruzzese, dopo aver ricordato che l’Autorità (antitrust) ha infatti ribadito la necessità di una gestione unica per favorire economie di scala ed efficienza dii servizio, con alti livelli di qualità, sicurezza e alle migliori condizioni economiche, a beneficio degli utenti, la Corte ricostruisce il processo attraverso il quale, con l’introduzione del comma 6-bis si costruiscono due ipotesi di gestione dell’ATUR, il gestore unico e due “possibili” sub-ambiti, con valutazione delle stesse affidata all’ERSI.
Peccato, però, che non sia citata la “ Due Diligence”del gennaio 2025, laddove l’ERSI aveva già analizzato le due ipotesi di aggregazione citate nella legge.
A pagina 53, ipotesi A-unico gestore regionale (che aggrega le sei gestioni esistenti), attribuisce a questa ipotesi un Livello di efficienza ottimale.
Per quanto riguarda, invece, l’ipotesi B-due sub-ambiti- identificati come Majella e Gran Sasso-, dopo aver individuato cinque elementi problematici, dalla non ottimale capacità di investimenti fino alla non elevata attrattività finanziaria, le attribuisce un
Livello di efficienza medio.
Dal 2025 esiste la possibilità di dimostrare che tutti quegli elementi insufficienti o scarsi secondo la classificazione ARERA possono incontestabilmente, oggi, essere valutati come positivi per consentire la possibilità di scelta tra le due ipotesi?
Leggiamo ora come conclude la Corte a proposito di questa seconda ipotesi, che prevederebbe secondo un piano industriale la creazione di una Società Consortile ( SC), trasformando le triade di gestioni in Società Operative Territoriali ( S.O.T.):
“Tuttavia, qualora si realizzasse tale forma di accorpamento, che consisterebbe in una semplice rimodulazione degli attuali gestori, potrebbe risultare pregiudicata la finalità di razionalizzazione e di efficientamento di costi e servizi alla base della riforma e delle precise indicazioni rese dall’Autorità antitrust. Il nuovo modello dovrà infatti conseguire un reale risparmio rispetto agli attuali costi di funzionamento di cui si è dato già conto nei precedenti paragrafi (soprattutto in termini di governance e di gestione del personale compreso il significativo ricorso a consulenze esterne), nonché l’acquisizione di maggiori risorse destinate ad investimenti, con l’obiettivo di realizzare in tempi rapidi interventi infrastrutturali necessari a ridurre il fenomeno delle dispersioni idriche.
Come evidenziato dall’Autorità “ L’unicità gestionale del servizio previsto dalla normativa di riferimento va declinata non solo a livello giuridico ma anche a livello economico-gestionale . In sintesi, la concreta aggregazione delle gestioni esistenti può essere compiutamente realizzata per mezzo di credibili integrazioni societarie idonee a generare economie di scala/scopo ma non attraverso l’utilizzo artificioso di strumenti societari (ad esempio, holding o società consortili) che, se in una prospettiva giuridica razionalizzano il numero dei gestori, possono lasciare comunque inalterato il grado di frammentazione dal punto di vista economico-gestionale”.
Questa lettera dell’AGCM all’ERSI del 5 febbraio 2026 ed è relativa alla ricognizione del SPL 2024.
Considerando che, in virtù del comma 2 dell’articolo 149 bis- Affidamento del servizio- del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 l’affidamento al gestore unico di ambito avviene entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell’affidamento previgente, considerando la scadenza 2027 perché non attendere la nota dell’Autorità relativa alla Ricognizione SPL del 2025?
Il motivo?
Con questa situazione, oltretutto da approfondire ulteriormente, visti i risultati attuali, è a rischio, pesantissimo!, addirittura, la “possibilità” dell’affidamento in house providing del Sistema Idrico Integrato abruzzese.
La politica vuole correre questo rischio ?
Ci sono anche altri, grossi, problemi all’orizzonte.
Uno dei tanti? La motivazione, obbligatoria nella procedura di affidamento in house!
Alla prossima…
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